Previdenza

Cumulo dei contributi anche per la pensione di vecchiaia in deroga

Le norme per non vedenti, invalidi e “15enni” si possono applicare se i requisiti sussistono in tutte le gestioni coinvolte

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di Arturo Rossi

Ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui al Dlgs 503/1992 per l'accesso alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario verificare che il richiedente sia in possesso, in tutte le gestioni coinvolte, di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 e che tutti i relativi pro-quota di pensione siano calcolati con il sistema retributivo/misto. Lo ha precisato l'Inps con messaggio 4385/2022 del 5 dicembre.

Sulla materia l'istituto di previdenza aveva emanato la circolare 120/2013, dove, al punto 10, venivano fatte alcune precisazioni e, in particolare:
a) nei confronti di coloro che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è prevista la disciplina delle deroghe indicate dall'articolo 1, commi 6 e 8, del Dlgs del 503/1992, tali deroghe, per non vedenti e invalidi non inferiori all’80%, continuano a operare per quanto riguarda l'età anagrafica;

b) le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del Dlgs 503/1992, per quanto concerne il requisito contributivo di 15 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia, continuano a operare per i soggetti che accedono al regime retributivo/misto anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 214/2011, in quanto tali norme non risultano espressamente abrogate dall'articolo 24 della stessa legge. Nei confronti delle categorie di lavoratori come individuate dall'articolo 2, comma 3, del Dlgs 503/1992 trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto indicati dall'articolo 24, comma 6, della legge 214/2011, nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dalla stessa legge.

Ora, afferma l'Inps, al punto 10 della circolare 120/2013, veniva precisato che «le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente punto operano anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo che liquidano la pensione con le modalità di calcolo misto, sempreché dette disposizioni operino anche nei singoli ordinamenti delle gestioni interessate al regime di cumulo introdotto dal comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012».

L'istituto evidenzia che l'applicazione delle deroghe è subordinata alla condizione che le stesse possano operare in tutte le gestioni interessate al cumulo secondo le disposizioni previste dal loro ordinamento. Quindi occorre verificare la presenza di contribuzione anteriore al 1996 e che tutti i relativi pro-quota di pensione siano calcolati con il sistema retributivo/misto.

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