Cumulo pensione-redditi per i giornalisti ex Inpgi
L’<a uuid="" channel="" url="https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&redirect=false&origine=fisco#showdoc/39455463" target="_blank">Inps </a>fa il punto delle situazioni che prevedono una parziale incumulabilità tra redditi e pensione
Dal 1° luglio 2022 per le pensioni già liquidate o che saranno liquidate, anche pro quota, in favore dei giornalisti ex Inpgi, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), trova applicazione la disciplina in materia di cumulabilità con i redditi da lavoro, prevista nel medesimo Fondo e non più quella speciale prevista in precedenza.
L'Inps col messaggio 4213 del 22 novembre 2022 fa il punto delle situazioni che prevedono una parziale incumulabilità tra redditi e pensione.
Vediamo quali sono trattamenti interessati e gli obblighi a carico dei pensionati.
Assegno o pensione di invalidità – In caso di concorrenza tra l'assegno ordinario di invalidità o o la pensione di invalidità prevista dall'ordinamento dell'ex Inpgi, abbiamo una trattenuta di base disposta dall'articolo 1 della legge 335/1995 pari al:
- 25% dell'importo dell'assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo;
-50% dell'importo dell'assegno per un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo.
Inoltre, qualora l'assegno o la pensione di invalidità sia stata liquidata con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, sul precedente valore ridotto opera un'altra trattenuta, pari:
- se si tratta di reddito da lavoro dipendente, al 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi;
- in caso di redditi da lavoro autonomo, al 30%, fino a concorrenza del 30% del reddito da lavoro autonomo.
Pensione con quota 102 – Si applicano le regole che vietano il cumulo tra quota 102 e redditi da lavoro fino al compimento dell'età pensionabile, salvo si tratta di redditi di lavoro autonomo occasionale entro 5mila euro annui.
Ai giornalisti ex Inpgi, infatti, non è applicabile quota 100 (scaduta a fine 2021) ma solo quota 102, nella misura in cui verrà perfezionata (64 anni di età e 38 anni di contribuzione) entro il 31 dicembre 2022.
Pensione ai precoci – Coloro che accedono alla pensione anticipata con 41 anni di anzianità contributiva, in quanto precoci (in presenza di un accredito di 12 mesi di contributi prima del compimento del 19° anno di età) e appartenente a una delle categorie interessate (disoccupati, caregiver, invalidi dal 74% in su, addetti ai lavori gravosi), compresi i giornalisti dipendenti iscritti al Fpld, sono soggetti al divieto di cumulo tra redditi e pensione.
In particolare, tale pensione, spettante dal 1° luglio 2022 anche ai giornalisti dipendenti, non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di 42 anni e 120 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne) l'anzianità contributiva al momento del pensionamento pari a 41 anni.
Adempimenti – In relazione alle tre tipologie indicate, gli adempimenti sono i seguenti:
1) assegno o pensione di invalidità: il lavoratore deve dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma, pari all'importo della quota di pensione non dovuta, e di versarla all'Inps;
2) coloro i quali richiedono l'accesso alla pensione Quota 102 devono dichiarare nella domanda, in via preventiva, l'assenza o meno di redditi incumulabili, oppure l'entità e tipologia dei redditi conseguiti;
3) in caso di pensione ai precoci l'interessato deve comunicare tempestivamente all'Inps i redditi da lavoro, presentando apposita domanda di ricostituzione.