Da disoccupati ad apprendisti anche senza incassare la Naspi
I Consulenti del lavoro hanno diffuso ai propri iscritti le informazioni relative a talune tematiche recentemente trattate con l'Inps nel tavolo tecnico che periodicamente si tiene tra i rappresentanti del consiglio nazionale dell'Ordine e l'istituto di previdenza. Tra i vari argomenti, meritano attenzione le indicazioni riguardanti le assunzioni con apprendistato di soggetti in disoccupazione o mobilità e quelle relative alle modifiche che la legge di bilancio 2018 ha apportato in materia di rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo.
Apprendistato
Riguardo al primo tema, è stato ribadito che lo speciale regime dell'apprendistato potrà produrre i suoi effetti a prescindere dalla materiale percezione dell'indennità Naspi da parte del lavoratore. Ciò che rileva, infatti, è la titolarità del diritto alla prestazione (che deve essere, in ogni caso, richiesta dall'interessato) e non la materiale percezione della stessa. È, invece, rilevante il piano formativo a supporto del particolare rapporto di lavoro, stante la finalità della norma volta alla qualificazione o riqualificazione del lavoratore.
Semaforo rosso confermato (peraltro, non senza perplessità), circa la possibilità di cumulo tra il regime contributivo previsto per l'apprendistato con soggetti in disoccupazione e l'incentivo in favore dell'assunzione di beneficiari/destinatari della Naspi, pari al 20% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore.
Certificato di agibilità
Riguardo all'obbligo di richiesta del certificato di agibilità previsto nel settore dello spettacolo, va ricordato che l'adempimento è stato recentemente modificato dalla legge di bilancio 2018. In estrema sintesi, per effetto delle modifiche apportate, è stato ridotto il raggio di azione della norma.
L'obbligo di richiedere preventivamente il certificato viene meno se i lavoratori (si tratta delle figure professionali elencate dal numero 1 al numero 14 del primo comma dell'articolo 3, del decreto del capo provvisorio dello Stato 708/1947), sono inseriti in azienda con un contratto di lavoro subordinato, esercitano la loro attività in locali di cui il datore di lavoro è proprietario (o titolare di un diritto personale di godimento) e risultano regolarmente versati i contributi all'Inps.
Nonostante la semplificazione resta, tuttavia, il preventivo obbligo di richiesta del certificato di agibilità quando l'azienda intende occupare un lavoratore autonomo dello spettacolo (sempre appartenente alla medesima categoria sopra richiamata) con un contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzato per specifici eventi, di durata limitata all'arco temporale in cui si colloca la complessiva programmazione dell'impresa. Tali eventi devono essere singolari e non ripetuti, rispetto alle stagioni o ai cicli produttivi.
Inoltre la disposizione, così come modificata, precisa che l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre ogni qualvolta viene resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo (appartenenti alle medesime categorie di cui sopra) nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.
La disposizione può dar adito a dubbi interpretativi e per questo motivo i consulenti del lavoro hanno ritenuto di richiamare, sulla stessa, l'attenzione dell'Inps. Attualmente sul punto stanno effettuando valutazioni l'Inps e i ministeri del Lavoro e dello Sport. L'istituto di previdenza ha, comunque, avanzato l'interpretazione secondo cui l'obbligo di richiesta dell'agibilità dovrebbe permanere - a prescindere dalla durata del contratto di lavoro – quando a fornire la prestazione è un lavoratore autonomo, ferma restando la dispensa per quei lavoratori subordinati che si trovano nelle condizioni viste in precedenza.
In attesa di conoscere le decisioni dei ministeri competenti, vale la pena rammentare che la legge di bilancio ha anche aumentato le sanzioni per chi non ottempera, prevedendo che per ogni lavoratore e per ogni giornata non copertasi si applichi una sanzione amministrativa di euro 129.
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