Politiche attive

Da ieri le domande per il Fondo nuove competenze

Ultime indicazioni fornite ieri dall’Anpal tramite decreto e Faq. Possibile la formazione a distanza, ma restano dubbi sui tempi a disposizione delle aziende per completare l’intervento

di Enzo De Fusco

È scattata da ieri la possibilità di presentare le domande per accedere al Fondo nuove competenze e il commissario straordinario dell’Anpal, con un decreto e la pubblicazione di alcune faq, ha apportato modifiche all’Avviso approvato il 10 novembre.

In un quadro di oggettiva incertezza, parte la fase 2 del Fondo che neanche l’intervento in extremis del decreto correttivo è riuscita ad evitare. Il decreto commissariale introduce sostanzialmente due novità.

La prima prevede una scelta da parte del datore di lavoro sui tempi di esecuzione della formazione, da esercitare in sede di presentazione dell’istanza, secondo cui egli «può optare per lo svolgimento della formazione nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40». Questa possibilità si affianca a quella presente nell’Avviso originario in base alla quale «le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di Anpal, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza».

Non si comprendono i contenuti e l’obiettivo di questa modifica che sembra ulteriormente irrigidire il periodo entro cui le aziende possono fare la formazione. Infatti con la modifica, il commissario stabilisce che le aziende (tutte) possono optare per contrarre ulteriormente i tempi della formazione a 110 giorni e dedicare gli ulteriori 40 giorni per rendicontare. Totale sempre 150 giorni. Quindi l’Anpal da un lato non concede un maggior termine alle imprese, dall’altro lato introduce un’opzione più stringente. Anzi una faq precisa che «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».

La seconda modifica risolve, invece, un dubbio sollevato nelle settimane scorse. L’Anpal, infatti, dà un’apertura sostenendo che l’azienda deve rivolgersi al fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal fondo, sia realizzata secondo le regole di quest’ultimo. Il nuovo decreto ufficializza quanto già anticipato ai fondi nei giorni scorsi nell’ambito di una riunione organizzata dall’Anpal.

Ovviamente, i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono accedere sempre al Fnc avvalendosi di società terze che erogano la formazione.

Le faq pubblicate a inizio settimana precisano, inoltre, che è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona, salvo diverse regole del fondo di appartenenza. Può essere utilizzata la piattaforma di e–learning del datore di lavoro, fermo restando che la formazione dev’essere organizzata e svolta dall’ente formativo.

Una società del gruppo del datore di lavoro richiedente può essere legittimata a erogare la formazione a condizione che abbia un distinto codice fiscale.

È stato, infine, chiesto se in caso di più istanze, il valore complessivo può superare il limite di 10 milioni di euro. L’Anpal sottolinea che ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta e il valore complessivo dell’istanza, anche in questo caso, non può superare il limite di 10 milioni di euro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©