Dal 1° gennaio stop al pagamento diretto del Fondo d’integrazione salariale
Il pagamento dell'assegno di solidarietà a carico del Fondo di integrazione salariale (Fis) di cui al Dl n. 94343/2016, (in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti), e dell'assegno ordinario (in aggiunta all'assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti), inerente le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2018 per gli eventi decorrenti dalla medesima data, segue le medesime modalità di fruizione in atto per le integrazioni salariali ordinarie. Il dipendente, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Dlgs n. 148/2015, riceve alla fine di ogni periodo di paga l'importo spettante dal datore di lavoro, che a sua volta lo chiede a rimborso o lo porta a conguaglio con i contributi dovuti nel mese con le stesse regole previste per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Questo il nuovo scenario a decorrere dal 2018, illustrato dall'Istituto nel messaggio n. 378 il 26 gennaio 2018 in relazione ai pagamenti delle prestazioni di integrazione salariale che, nelle more dell'implementazione delle indicazioni tecniche per la compilazione dell'Uniemens, era previsto fossero effettuati esclusivamente in modalità diretta. Il pagamento diretto di tali prestazioni, a carico dei Fondi di solidarietà deputati ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (articolo 26, comma 1, del Dlgs n. 148/2015), era stato infatti concesso, nella fase di prima applicazione della normativa, nella forma diretta come illustrato dall'Inps nella circolare n. 176/2016 e nel messaggio n. 4885/2016.
Ricordiamo che il Fondo in argomento interessa tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, i quali non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo. Il Fondo è alimentato con il contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali per le aziende fino a 5 dipendenti di cui un terzo a carico del lavoratore, e dello 0,65% in presenza di una forza lavoro mediamente superiore ai 15 dipendenti; a tale contributo è aggiunto, in caso di accesso alle prestazioni, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione persa.
Passaggio al sistema Uniemens
La fase del pagamento diretto è stata in seguito superata e le opportune istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens sono state fornite con circolare n. 170/2017 a seguito dell'istituzione, a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata>, del nuovo elemento <FondoSol> per l'esposizione sia del contributo addizionale, sia del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda autorizzata. Il datore di lavoro paga, per conto del fondo di solidarietà, l'assegno ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto e, dopo la necessaria autorizzazione, pone a conguaglio il suo credito all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria indicandolo nella denuncia contributiva mensile. Si rammenta che il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Pagamento diretto solo per aziende in difficoltà
L'unico caso in cui il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato insiste nell'ipotesi di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa comprovate dalla presentazione, alla competente Struttura territoriale Inps, della documentazione debitamente compilata secondo il fac-simile dell'allegato 2 alla circolare n. 197/2015.
Verifica delle domande già presentate
L'Istituto invita le strutture territoriali alla sistemazione delle domande di pagamento diretto già presentate per le prestazioni del Fis nei primi giorni di gennaio 2018, in osservanza del nuovo quadro operativo. Dovrà essere verificato che tali richieste si riferiscano esclusivamente ai casi di aziende in difficoltà finanziaria che abbiano corredato la domanda con la documentazione prevista.
Diversamente sarà comunicato al datore di lavoro l'esito negativo dell'istruttoria e la conversione della modalità di pagamento al dipendente da “diretto” ad “anticipo in busta paga” con conseguente conguaglio delle somme anticipate per conto del Fondo, con i contributi dovuti nel mese, ovvero tramite rimborso al datore di lavoro.