Adempimenti

Dal 1° luglio disponibile online la procedura autoliquidazione aziende cessate

di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° luglio i soggetti titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani, che hanno cessato l'attività, potranno servirsi del nuovo servizio online "autoliquidazione ditte cessate" disponibile sul sito Inail per effettuare l’autoliquidazione e inviare la dichiarazione delle retribuzioni.

Le cessazioni interessate dal nuovo servizio riguarderanno le ipotesi di fine attività, trasferimento di azienda, chiusura per fallimento e simili, ossia tutti i casi in cui il rapporto assicurativo riconducibile a un determinato codice ditta deve essere cessato al venir meno dell'obbligo assicurativo per tutte le Pat del soggetto assicurante. Al momento, tuttavia, sono interessate le sole polizze dipendenti e le polizze artigiani, con esclusione di tutti gli altri premi speciali.

In base al Dpr 1124/1965, i soggetti assicuranti che cessano l'attività sono tenuti a presentare all'Inail denuncia di cessazione entro 30 giorni e la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, contestualmente all'autoliquidazione del premio. Il servizio online, pertanto, resterà a disposizione dei soggetti cessati solo fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Da tale data gli adempimenti richiesti dovranno essere effettuati inoltrando le relative denunce direttamente alla Pec della sede competente.

Presupposto per l'accesso al nuovo servizio è l'inoltro della denuncia di cessazione (può essere anche contestuale all'autoliquidazione ditte cessate) e il regolamento del premio relativo all'anno precedente. Gli utenti potranno effettuare l'invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo compreso tra l'inizio dell'anno alla data di cessazione dell'attività per le polizze dipendenti e calcolare il premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per quelle dipendenti. Nel caso dal conguaglio risulti un debito nei confronti dell'Inail, il relativo pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione non essendo consentita la rateizzazione.

Nell’eventualità che sia stata presentata una domanda di riduzione del tasso per prevenzione è possibile che, al momento dell'utilizzo del nuovo servizio, la stessa non sia stata ancora definita dalla sede competente. In questo caso il premio viene calcolato applicando il tasso comunicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Invece, se la domanda è stata accolta, il servizio considererà nel conteggio del premio il nuovo tasso comprensivo dell'oscillazione in diminuzione. Infine è possibile che la domanda venga accolta dopo il termine per la autoliquidazione della ditta cessata (ad esempio una ditta cessa a maggio, utilizza il servizio entro il 16 luglio ma il provvedimento di accoglimento arriva il 20 luglio). In questo caso incomberà sulla sede territorialmente competente l'onere di procedere al ricalcolo del premio in base al nuovo tasso applicato.

Si ricorda che, a fronte di tardivo invio delle dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate, scatta la sola sanzione amministrativa nel caso di conguaglio a favore del soggetto interessato, con le sanzioni civili per evasione calcolate sulle retribuzioni trasmesse via Pec, dal giorno successivo alla scadenza del premio di autoliquidazione al giorno precedente la data di trasmissione delle medesime retribuzioni, nel caso di conguaglio a debito.

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