Adempimenti

Dal 1° marzo a regime la procedura di «alert» per il rilascio del Durc di congruità

Procedura diversificata per i cantieri edili conclusi entro il 28 febbraio 2023

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di Maria Grimaldi

Con l'accordo sottoscritto il 7 dicembre 2022, da tutte le parti sociali del settore dell'edilizia, viene definita l'effettiva data di avvio, a regime, delle "procedure di alert" relative al sistema della verifica della congruità della manodopera impiegata nei cantieri edili e viene individuata una procedura per i cantieri conclusi il 28 febbraio 2023.

In base a tale accordo, al fine di dare piena attuazione al decreto ministeriale 143/2021, si prevede che, con decorrenza dal 1° marzo 2023, venga attivata la procedura informativa di alert veicolata dal sistema Cnce_Edilconnect per il tramite della Cassa edile territorialmente competente. Tale procedura informativa viene inoltrata all'impresa affidataria e al committente, suddivisa tra appalti pubblici e privati, ed è finalizzata a sensibilizzare a un corretto adempimento della normativa, con particolare riguardo alla richiesta dell'attestazione del Durc di congruità.

Cnce_EdilConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi, in attuazione del decreto 143/2021, per svolgere tutte le attività richieste per l'applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall'inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell'attestazione di congruità, così come previsto dal comma 16 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016.

In considerazione del protrarsi della fase di avvio del sistema di congruità nazionale, l'accordo 7 dicembre 2022 ha altresì definito una sorta di "regime transitorio", modificando quanto già concordato in precedenza, relativamente alla durata del periodo di sperimentazione, il cui termine era previsto - in base all'accordo 10 settembre 2020 - per il 31 luglio 2021 e, successivamente, era stato fissato dal decreto ministeriale 143/2021 al 1° novembre 2021. Pertanto per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021, le Casse edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell'attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un'autodichiarazione dell'impresa avente a oggetto, ad esempio, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.Resta fermo che, a decorrere dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema Cnce_Edilconnect, saranno sottoposti alla "procedura di alert".

L'accordo del 7 dicembre 2022, inoltre, si occupa di definire le modalità con le quali calcolare la congruità dell'incidenza della mano d'opera in caso vi siano lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana impegnati sul cantiere.Il sistema Cnce_Edilconnect dovrà, pertanto, attenersi per tali soggetti all'indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente, quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell'artigianato e fermo restando l'inserimento nel sistema Cnce_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo.

Sempre in base all'accordo, e a integrazione di quanto già sottoscritto tra le parti in precedenza, per quanto attiene i costi non registrati presso la Cassa edile/Edilcassa, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) , la stessa dovrà contenere specificatamente l'indicazione dell'importo di manodopera, pur in considerazione di quanto previsto dall'articolo 5 del Dm 143, in base al quale «ai fini del comma 1, l'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020».

Con il 1° marzo 2023 trova quindi piena attuazione quanto disposto in materia di Durc di congruità della manodopera che, secondo le indicazioni della Cnce «può essere definita come l'importo minimo di manodopera atteso per la realizzazione di un'opera edile, in dipendenza dalla tipologia di lavorazione e considerando tutte le imprese presenti nel cantiere. Se questo importo non viene raggiunto al termine dei lavori, sarà necessario un approfondimento da parte della Cassa edile o Edilcassa competente, al fine di verificare l'eventuale presenza di costi di manodopera aggiuntivi oltre a quelli registrati. Se anche questa verifica non dovesse consentire di raggiungere l'importo minimo atteso di manodopera, l'impresa dovrà versare la differenza tra l'importo di manodopera raggiunto e quello atteso».

Sono soggetti a verifica di congruità tutti i lavori edili, la cui denuncia di nuovo lavoro è stata trasmessa alla Cassa edile o Edilcassa competente dal 1° novembre 2021 ( con le precisazioni già esposte in precedenza), con committente pubblico, mentre quelli con committente privato sono soggetti solo se l'opera ha un valore complessivo pari o superiore a 70mila euro. Non sono, invece, soggetti i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.

Le imprese avranno a disposizione sul portale https://www.congruitanazionale.it/ il simulatore di congruità. Cnce raccomanda, prima di iniziare a operare con il sistema Cnce_EdilConnect, di comprendere le modalità con cui vengono effettuati i conteggi di manodopera relativi allo svolgimento della verifica di congruità, utilizzando, appunto, il simulatore di congruità, raggiungibile dalla pagina principale del portale. Attraverso il simulatore è possibile stimare per ogni specifico contratto quale sarà l'importo minimo complessivo di manodopera atteso, con la stima indicativa del numero di ore e giorni/risorsa necessari per raggiungerlo.Potranno registrarsi al portale sia le imprese, sia i loro consulenti ed entrambi potranno operare per conto dell'impresa.

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