Adempimenti

Dal 30 novembre al 10 dicembre le domande di accesso alla riduzione contributiva per la solidarietà

di Michele Regina

Dal prossimo 30 novembre e fino al 10 dicembre 2018 i datori di lavoro possono presentare mediante Pec al Ministero del Lavoro , le istanze per la fruizione della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà.
Lo stesso dicastero fornisce tale informazione mediante avviso sul proprio sito web del primo ottobre.

Con la nota si rende noto appunto che dal 30 novembre 2018 le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà possono presentare al Ministero del Lavoro la relativa richiesta della riduzione contributiva.

L'agevolazione può essere fruita per un periodo massimo di 24 mesi, dai datori di lavoro che hanno stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre 2018 ovvero nel corso nel secondo semestre 2017 , si legga la circolare n. 18/2017 del Ministero del lavoro.
La domanda in bollo, redatta su apposti modelli del Ministero del Lavoro e firmata digitalmente, va inviata per posta elettronica certificata agli indirizzi
sgravicds@pec.lavoro.gov.it e sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it.

I datori di lavoro con posizione INPGI inoltrano la predetta istanza anche all'indirizzo contributi@inpgi.legalmail.it.

Se vi sono diversi accordi di solidarietà interessanti la stessa unità produttiva si devono presentare domande distinte.

L'istanza deve prevedere a pena di inammissibilità anche la previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, con il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”.
All'istanza deve essere allegato l'elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%. L'indicazione della stima dell'onere contributivo è a carico delle aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.

Si ricorda che la riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo entro il limite massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione il Ministero del Lavoro comunica l'esito della stessa.
Ove accolta l'istanza l'Inps attribuisce all'azienda il codice di autorizzazione “1W”, che dovrà essere esposto nella denuncia contributiva UniEmens ai fini del conguaglio.
Se si supera il tetto di spesa le istanze, anche se positivamente accertate, perdono validità., fatta salva la possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l'esercizio finanziario successivo e sempre che ricorrano le condizioni per l'anno successivo.

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