Agevolazioni

Dal 9 marzo in vigore il nuovo Temporary crisis and transition framework

Tetto di 2 milioni per le imprese, di 300mila euro per le aziende della pesca e dell’acquacoltura e di 250mila euro per le aziende operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli

di Alice Chinnici

Con la Comunicazione della Commissione europea del 9 marzo 2023 (C(2023) 1711 final è stato adottato il nuovo "Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina" che sostituisce, dalla medesima data, il quadro temporaneo di crisi Ucraina del 28 ottobre 2022.

Come indicato nell'incipit della comunicazione, la crisi geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina e l'uso dell'approvvigionamento energetico come arma rendono impellente per la Ue la necessità di ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili accelerando la diffusione di energie rinnovabili, la decarbonizzazione dell'industria e lo sviluppo di capacità in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, anche in considerazione di problemi a livello mondiale che accrescono i rischi che i nuovi investimenti in questi settori vengano deviati verso Paesi terzi al di fuori del See.

Fino al 31 dicembre 2023, il quadro temporaneo di crisi e transizione consente agli Stati membri di attutire l'impatto economico dell'aggressione russa all'Ucraina e di:
- concedere importi limitati di aiuti alle imprese colpite dall'attuale crisi;
- garantire che rimangano liquidità sufficienti per le imprese;
- risarcire le società per i costi aggiuntivi sostenuti a causa di prezzi del gas e dell'energia elettrica eccezionalmente elevati;
- incentivare un'ulteriore riduzione del consumo di energia elettrica.

Fino al 31 dicembre 2025, gli Stati membri possono concedere aiuti per favorire la transizione verso un'economia a zero emissioni. Pertanto, gli aiuti possono essere concessi per accelerare la diffusione di energia rinnovabile, stoccaggio e calore rinnovabile rilevanti per REPowerEU e decarbonizzare i processi di produzione industriale. Inoltre, gli Stati membri possono anche concedere aiuti per accelerare gli investimenti in settori chiave per la transizione verso un'economia a zero emissioni, consentendo il sostegno agli investimenti per la produzione di attrezzature strategiche, vale a dire batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e utilizzo e stoccaggio della cattura del carbonio, nonché per la produzione di componenti chiave e per la produzione e il riciclaggio delle relative materie prime critiche.

In particolare, per quanto concerne gli aiuti di importo limitato (sezione 2.1), ossia gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), gli stessi sono ammissibili a condizione che l'importo complessivo concesso alle imprese colpite dalla crisi non superi in alcun momento i 2 milioni di euro per impresa (tale soglia è stata elevata a luglio 2022, rispetto ai 500mila euro per impresa previsti originariamente). Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale e non oltre il 31 dicembre 2023.

Quanto alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli l'importo complessivo dell'aiuto non deve superare in alcun momento i 250mila euro per impresa e per quelle attive nel settore della pesca e acquacoltura i 300mila euro per impresa (anche tali soglie sono state elevate a luglio 2022, rispetto a quella di 62mila e 75mila euro, rispettivamente previste per imprese operanti nei suddetti settori).

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi lo Stato membro interessato dovrà garantire, con mezzi adeguati, quali ad esempio la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il relativo massimale e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per impresa per Stato membro. Se invece l'impresa è esclusivamente attiva nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 300mila euro per impresa per Stato membro.

Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione 2.1 e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della medesima sezione non saranno presi in considerazione nel verificare l'eventuale superamento del massimale applicabile.Infine, le misure concesse ai sensi della nuova comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni della sezione 2.1.

TABELLA IMPORTI MASSIMALI NUOVO TEMPORARY CRISIS AND TRANSITION FRAMEWORK

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