Adempimenti

Debutta nel modello 770/2021 il trattamento integrativo che ha rimpiazzato il bonus Renzi

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Nel modello 770/2021 debutta il trattamento integrativo che ha sostituito il bonus Renzi. Il Dl 3/2020 ha, infatti, previsto (all’articolo 1) il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 600 euro, per il 2020, nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore a 28mila euro. Questa somma è stata riconosciuta in via automatica dai sostituti, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi indicati dal Testo unico delle imposte sui redditi agli articoli 49 e 50 - con alcune esclusioni - sia risultata di importo superiore a quello della detrazione spettante in base all’articolo 13, comma 1, del Tuir. Il trattamento integrativo è stato rapportato al periodo di lavoro ed è spettato per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Il rigo SX49 del 770/2021 è, quindi, riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto l’erogazione del trattamento integrativo. Vediamo allora come si espongono gli importi.

Nella colonna 2 va indicato l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d’imposta nel 2020, al lordo delle somme eventualmente recuperate e da recuperare che vanno esposte rispettivamente nelle colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto estinto.

Nella colonna 3, si riporta l’ammontare del credito relativo al trattamento riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto nelle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del quadro ST, con i codici tributo 1701 e 170E. Tale credito non è quello utilizzato in compensazione bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 403 della Cu 2021, al netto dell’ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 408). Il dato deve essere comprensivo anche del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.

Nella colonna 4 va indicato il credito riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno e riportato nel campo 404 della Cu 2021. Questo importo da recuperare al sostituito può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti e non recuperati da altri sostituti d’imposta.

Nella colonna 5 trova spazio l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 con i codici tributo 1701 e 170E fino al 16 marzo 2021. Nelle ipotesi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.

Infine, nella colonna 6, si riporta il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2021, risultante dalla differenza tra colonna 2 e colonna 5.

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