Previdenza

Decadenza semestrale della Cigs per l’editoria

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Dal 1° gennaio andranno in vigore le nuove regole in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (Cigs) per le imprese editrici.
Il Dlgs 69/2017, attuativo della delega contenuta nella legge 198/2016, ha infatti ridefinito, tra l'altro, la disciplina della Cigs per le aziende del settore, con il chiaro intento di adeguarla ai più stringenti principi in materia di ammortizzatori sociali dettati, per la generalità delle imprese, dal Dlgs 148/2015.
Il nuovo impianto normativo è stato realizzato attraverso due fondamentali passaggi:
l'abrogazione, dal 1° gennaio 2018, dell'articolo 35 della legge 416/1981 che attualmente regola la materia e l'introduzione, nel Dlgs 148/2015, dell'articolo 25 bis con la nuova regolamentazione.
L'operazione, i cui effetti si produrranno dal prossimo anno, tuttavia, non determinerà la totale attrazione della disciplina della Cigs per l'editoria al regime generale in quanto, in funzione delle peculiarità del settore - per il quale la normativa in materia di cassa integrazione ha sempre mantenuto un carattere di specialità (si veda l'articolo 7, comma 3, della legge 236/1993) - vengono conservate o stabilite alcune norme particolari. Tra queste si evidenzia la possibilità del riconoscimento del trattamento di Cigs per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento che, invece, per la generalità delle imprese, risulta soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Differenze anche sul fronte della durata del trattamento per i casi di crisi aziendale che viene stabilita in 24 mesi a fronte dei 12 previsti dalla normativa generale, per questa causale.
Verranno, invece, uniformati altri profili quali, a titolo di esempio: la possibilità di ricorrere alla Cigs in caso di sottoscrizione di accordi di solidarietà difensiva; il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per l'accesso dei lavoratori alla cassa; la durata massima dei trattamenti (24 mesi in un quinquennio mobile, per ciascuna unità operativa); le modalità di pagamento dell'integrazione (compreso l'eventuale pagamento diretto, da parte dell'Inps, o dell'Inpgi per i giornalisti, nei casi di comprovate e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa). Tra gli elementi che verranno armonizzati figura anche la decadenza semestrale quale conseguenza dell'esplicito richiamo operato dall'ultimo periodo del comma 8, dell'articolo 25 bis.
Ricordiamo che l'istituto della decadenza, introdotto dall'articolo 7 del Dlgs 148/2015, opera laddove le aziende, nell'arco temporale di 6 mesi a loro disposizione, non procedono a recuperare le somme anticipate ai lavoratori a titolo di cassa integrazione.
La tecnica legislativa utilizzata per l'articolazione della normativa in rassegna, sembra portare alla conclusione che, nello specifico settore dell'editoria, la decadenza sfugga, quindi, sino al 31 dicembre 2017 al regime generale e produca i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2018.
Se, infatti, la decadenza semestrale – in quanto principio di carattere generale – avesse trovato applicazione anche nel settore dell'editoria dal 24 settembre 2015, non ci sarebbe stata necessità del suo espresso richiamo, contenuto nell'articolo 25 bis, comma 8, del Dlgs 148/2015.

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