Adempimenti

Decreto flussi, priorità futura alle richieste insoddisfatte in agricoltura

Il rinnovo del permesso di soggiorno avrà durata triennale

di M.Pri.

Priorità nelle prossime assegnazioni in favore dei datori di lavoro che hanno presentato domanda, per il 2023, di lavoratori agricoli per impiego subordinato stagionale nell’ambito del Dpcm del 29 dicembre 2022 e che non si vedranno esaudire in tutto o in parte la richiesta. L’articolo 5 del decreto legge 20/2023, entrato in vigore l’11 marzo, guarda già oltre la data del 27 marzo, quando sarà possibile presentare domanda di nulla osta per gli ingressi di lavoratori extra Ue.

Nel totale di 82.705 posti, 44mila sono riservati al lavoro subordinato stagionale in agricoltura e nel settore turistico-alberghiero. Ma è molto probabile che risulteranno insufficienti, dato che le organizzazioni datoriali di settore nei giorni scorsi hanno affermato che servirebbero almeno 100mila ingressi solo in agricoltura.

In questo quadro, il Dl 20/2023 stabilisce una priorità, rispetto alle nuove domande, per le richieste rimaste insoddisfatte, in occasione dell’emanazione di ulteriori decreti flussi nel corso del triennio 2023-25, attingendo sempre alla quota prevista per il settore agricolo. Una prospettiva su cui si sta già ragionando e che potrebbe portare a circa 166mila ingressi annuali totali, quindi raddoppiando la soglia prevista finora quest’anno. La prospettiva triennale degli ingressi è un altro elemento salutato positivamente dai datori di lavoro, in quanto dovrebbe consentire di organizzare meglio l’attività sul medio periodo, unitamente alla scelta di estendere da due a tre anni la durata massima del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, autonomo e per ricongiungimento familiare.

L’articolo 1 del decreto introduce, inoltre, nell’ambito del futuro Dpcm che definirà le quote massime per il periodo 2023-25, il principio per cui le domande eccedenti rispetto ai limiti dello stesso Dpcm rimarranno valide nel caso di ulteriori decreti emanati nel triennio.

Altro aspetto del Dl 20/2023 è l’inasprimento delle pene per contrastare l’immigrazione clandestina. La violazione delle disposizioni contenute nel testo unico dell’immigrazione, Dlgs 286/1998, con lo scopo di promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare trasporto di persone straniere in Italia, o per farle entrare illegalmente, comporta la reclusione da due a sei anni invece di uno-cinque anni fissati in precedenza. Aumenta da cinque-quindici a sei-sedici la pena nei casi specifici previsti dall’articolo 12, comma 3, del Dlgs 286/1998. Inoltre è stato introdotto il nuovo reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, con pene da dieci a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona, da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

Il decreto inoltre interviene sull’articolo 19 del Dlgs 286/1998 relativo al divieto di espulsione e di respingimento. Sono stati infatti cancellati il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 che vietava respingimento, espulsione o estradizione se ciò comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona (se non per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute) tenendo conto dell’inserimento sociale della persona in Italia e dei vincoli familiari.

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