Welfare

Con figli a carico fringe benefit a 3mila euro

Per il periodo di imposta 2023 non sono imponibili i valori delle erogazioni di beni e servizi fino a 3mila euro nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico

di Stefano Sirocchi

Fringe benefit esenti da imposta fino a 3mila euro ai dipendenti con figli a carico, compresi quelli nati da relazioni extraconiugali, e maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Sono queste alcune delle novità introdotte dall’articolo 40 del decreto Lavoro (Dl 48/2023) a sostegno dei lavoratori.

In dettaglio, per il periodo di imposta 2023 non sono imponibili i valori delle erogazioni di beni e servizi, fino all’ammontare di 3mila euro, effettuate nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio, a patto che questi siano riconosciuti, e i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori stessi per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas.

La tecnica utilizzata dal legislatore è puntuale e chiarisce anche la convivenza del nuovo limite di 3mila euro con la vecchia soglia di 258,23 euro, che continua a essere applicata ai lavoratori che non hanno figli a carico.

Infatti, da una parte, per i lavoratori dipendenti che abbiano figli, tra quelli citati, fiscalmente a carico, la soglia di esenzione delle erogazioni in natura viene elevata fino a 3mila euro per il periodo di imposta 2023 (e dunque effettuate entro il 12 gennaio 2024 per il principio di cassa allargato). Al contempo, resta salva la disciplina ordinaria, di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir secondo cui non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Inoltre, poiché la deroga riguarda il limite di 258,23 euro previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte, del terzo periodo, ne consegue che rimane valida l’ultima parte dello stesso periodo, secondo cui «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito». Pertanto, anche nella nuova disciplina, l’eventuale sforamento del plafond, comporta l’annullamento del beneficio.

Per il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, la non imponibilità dei valori ai fini fiscali rileva anche ai fini contributivi. Quindi, su tali valori o somme esenti l’azzeramento della contribuzione spetta anche lato azienda.

La norma circoscrive l’ambito di applicazione ai dipendenti con figli fiscalmente a carico, ossia con figli che abbiano un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4mila euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili. Operativamente, l’agevolazione si può applicare solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto e indica il codice fiscale dei figli.

Infine, nel caso in cui il datore di lavoro voglia utilizzare la nuova agevolazione, è tenuto a darne previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

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