Decreto penale di condanna, ammesso il rimborso della sanzione amministrativa pagata in ritardo
La somma versata dal contravventore, oltre i termini previsti dall'articolo 21, comma 2, del Dlgs 758/1994, a seguito di ammissione al pagamento per l'estinzione del reato in via amministrativa, può essere rimborsata qualora intervenga un successivo decreto penale di condanna. Questo il parere fornito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 8119 del 17 settembre 2019, sollecitato in merito da un ufficio territoriale.
Se gli ispettori del lavoro, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, rilevano violazioni delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale o di sicurezza e di igiene del lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o la sola ammenda, impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione (articoli 20-25, comma 1, Dlgs 758/1994 e articolo 15 del Dlgs 124/2004).
A norma dell'articolo 21, comma 2, del Dlgs 758/1994, a seguito dell'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il reato, pertanto, si estingue in sede amministrativa se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, nel termine fissato, e provvede al pagamento previsto dal citato articolo 21, comma 2.
Ora, dal momento che il rispetto dei termini sopra indicati per l'ottemperanza alla prescrizione e il pagamento della sanzione è fondamentale per l'effettiva estinzione del reato in sede amministrativa, nel caso posto all'attenzione dell'Ispettorato, a seguito del mancato rispetto del termine fissato per il versamento della somma, non essendosi realizzata l'estinzione del reato, l'ispettore del lavoro ha informato in merito l'autorità giudiziaria, la quale ha adottato il decreto penale di condanna, previsto e disciplinato dagli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale. L'Ispettorato territoriale coinvolto ha, pertanto, chiesto un parere all'Inl circa la possibilità di rimborsare al contravventore la sanzione pagata tardivamente.
Per rispondere al quesito, l'Agenzia ispettiva richiama i principi affermati nelle sentenze 17202/2016 e 45228/2014 della Cassazione, terza sezione penale, secondo cui, stante le diverse finalità perseguite dal procedimento amministrativo e dal procedimento penale – essendo l'esaurimento del primo condizione di procedibilità del secondo – e la mancanza di referenti normativi, la sanzione penale, determinata all'esito del giudizio di responsabilità, non può essere compensata con la somma tardivamente corrisposta in via amministrativa, residuando il solo diritto di ripetizione di questa ma non la possibilità di incidere sulla consistenza legale dell'altra. In altre parole, il contravventore può chiedere il rimborso di quanto versato, in ritardo in sede amministrativa, ma non può vantare, in sede penale, alcuna compensazione.