Decreto sicurezza, istruzioni in extremis sui piani di emergenza e informativa al Prefetto
Sia pure con un notevole ritardo, i ministeri dell'Interno e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con circolare congiunta del 13 febbraio 2019, n.3058, hanno dettato le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti dovranno fornire ai prefetti competenti entro il prossimo 4 marzo e sui contenuti minimi del piano di emergenza interno (Pei) che sono tenuti ad elaborare.
Bisogna ricordare che alla luce dei numerosi incendi che si sono registrati in tali impianti nel corso degli ultimi mesi, i quali mettono in serio pericolo la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, sia della popolazione, in sede di conversione del Dl n.113/2018 (cosiddetto "decreto sicurezza"), per opera della legge 1° dicembre 2018, n.132, è stato introdotto un nuovo regime finalizzato ad un contrasto più efficace di tale fenomeno.
La nuova disciplina, infatti, obbliga i gestori di tali impianti, esistenti o di nuova costruzione, alla redazione di un Pei allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni, che discende direttamente dal documento di valutazione dei rischi (Dvr) il quale, com'è noto, deve essere redatto dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del Dlgs n.81/2008.
Il tempo concesso è oggettivamente molto ridotto in quanto, come accennato, entro la data del 4 marzo 2019 i gestori dovranno redigere tale piano e trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (Pee), che costituirà così lo strumento in mano alla pubblica amministrazione per intervenire più efficacemente in caso d'incendio e di altre situazioni di emergenza.
Le prime indicazioni sul campo applicativo - I ministeri Interno-Ambiente, quindi, con la circolare 13 febbraio 2019 hanno fornito una serie d'indicazioni operative e alcuni chiarimenti in merito; nel provvedimento, infatti, è stato precisato che queste nuove disposizioni non trovano applicazione per gli impianti che ricadano nell'ambito di applicazione del Dlgs n. 105/2015 (cosiddetto "Seveso ter").
Si tratta, quindi, delle attività cosiddetta a «rischio d'incidente rilevante« per le quali i relativi «….gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il Pei (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del Pee, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all'articolo 26-bis in parola, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose».
Informativa al Prefetto - Per quanto riguarda, invece, l'obbligo dell'informativa al Prefetto nella circolare è fornito un lunghissimo elenco di dati che il gestore dovrà trasmettere; a mero titolo esemplificativo, va richiamato l'obbligo di redigere un'apposita relazione tecnica che dovrà riportare le quantità e la tipologia dei rifiuti gestiti e l'indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita.
Molto delicata appare anche la previsione dell'obbligo di dover specificare anche i «possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento».
Nella circolare è, inoltre, precisato che l'elenco delle informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del piano di emergenza esterno.