Previdenza

Definiti i limiti di retribuzione imponibile per il 2023

Gli stipendi di gennaio potranno essere regolarizzati entro aprile tramite uniemens

di Gianfranco Nobis

L'Inps, con la circolare 11/2023 del 1° febbraio, ha diramato le istruzioni per la corretta determinazione dell'imponibile contributivo di quest’anno e per la determinazione della contribuzione dovuta per la generalità dei lavoratori dipendenti.

I valori imponibili, da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, sono stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (articolo 2, comma 25, della legge 549/1995) e vengono adeguati annualmente alla variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni calcolata dall'Istat.Dal punto di vista operativo, il sostituto d'imposta deve adeguare i valori retributivi (orari, giornalieri e mensili) su cui calcolare la contribuzione dovuta in tutti i casi in cui siano inferiori al minimale giornaliero e mensile comprendendo anche i lavoratori iscritti al Fondo volo e per i lavoratori a domicilio.

Per l'anno 2023, il minimale di retribuzione giornaliera viene fissato in 53,95 euro, mentre il trattamento minimo mensile di pensione del Fpld non può essere inferiore a 567,94 euro. In caso di lavoratore part time il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
53,95 x 6 /40 = 6,09 euro nell'ipotesi di orario settimanale a 40 ore;
53,95 x 5 /36 = 7,949 euro in caso di settimana a 36 ore.

Il minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere, anch'esso soggetto a rivalutazione, è pari a 29,98 euro ed è applicabile anche per il personale facente parte degli equipaggi delle navi da pesca, secondo la legge 413/1984. Per i lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, il valore della retribuzione convenzionale viene fissata in euro 750,00 mensili (27,73 x 25 giorni).

L'applicazione del contributivo aggiuntivo dell'1% interessa le retribuzioni che nel 2023 superino complessivamente 52.190,00 euro (4.349,00 euro rapportato a mese) mentre il massimale contributivo annuo per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari a 113.520,00 euro.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi viene fissato in 227,18 euro, pari a 11.813,00 euro annui (ottenuti moltiplicando per 52 settimane 227,18).

Nel punto 8 della circolare vengono poi riepilogati i valori che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e per questo esclusi dalla base imponibile previdenziale (fringe benefit, indennità di trasferta e indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto).

Viene fissato in 2.360,66 euro l'importo massimo di prestazione di maternità obbligatoria a carico dello Stato, mentre per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità viene determinato in 120,00 euro. Vengono poi fornite indicazioni in merito ai lavoratori sportivi professionisti e per gli iscritti alla gestione pubblica.

In considerazione del fatto che la circolare è stata pubblicata il 1° febbraio, quando molte aziende hanno già elaborato gli stipendi gennaio, sarà possibile adeguare i valori di contribuzione ai minimi corretti con procedure di regolarizzazione e senza oneri aggiuntivi, entro il mese di aprile (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare). La regolarizzazione dovrà avvenire in via generale utilizzando la procedura uniemens, calcolando le differenze sulle le retribuzioni imponibili e portandole in aumento dell'imponibile del mese relativo alla regolarizzazione (utilizzando l'elemento <imponibile> della denuncia invidiale).

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