Destinazione premio convertito a fondo aperto
Sulla base delle indicazioni fornite dalle circolari AGE 28/E del 2016 e 5/E del 2018 (emanate d'intesa con il Dicastero del lavoro), la fungibilità della componente monetaria del premio di risultato in contributi da devolvere alla previdenza complementare deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali. Dovrà essere pertanto quest'ultima ad assegnare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o destinare questi ultimi a fondi negoziali o aperti. Tali conclusioni sono state ribadite dalla risposta COVIP del settembre 2019, nella quale è stato ulteriormente precisato come anche la scelta del lavoratore di devolvere il premio a fondi negoziali ovvero aperti debba comunque trovare legittimazione nell'accordo collettivo. Più in particolare, i lavoratori potranno destinare i contributi ad una forma pensionistica complementare anche diversa da quella negoziale laddove la contrattazione collettiva aziendale o territoriale non disponga diversamente. Pertanto il dipendente di cui al quesito potrà destinare il premio al fondo aperto ove il contratto aziendale o territoriale non escluda espressamente la possibilità di devolvere tale premio ad un fondo aperto.
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