Determinazione della percentuale di un part-time
R: È uso comune seguire il principio dettato dal D.Lgs. 61/2000 prendendo a riferimento l'orario settimanale per cui, un lavoratore che lavora 36 ore su 40, vedrà la sua retribuzione così riproporzionata: 36/40x100 = 90% come anche proposto nel quesito. Ciò non toglie che, sia la contrattazione collettiva sia quella individuale, possano dettare regole di miglior favore per il lavoratore, come ad esempio prevedere che alcuni emolumenti retributivi, in particolare quelli a carattere variabile, siano corrisposti ai lavoratori a orario part time in maniera più che proporzionale, oppure decidere di utilizzare per la proporzione l'orario contrattuale mensile e non settimanale, o ancora definire ogni mese la percentuale di riduzione della retribuzione in base alle ore ridotte del mese rispetto ad un lavoratore full time e all'orario mensile contrattuale. L'articolo 72 del CCNL commercio citato nel quesito, come da ultimo rinnovo del 26/2/2011, in riferimento al rapporto a tempo parziale disciplina che nel contratto, tra gli altri requisiti, deve essere indicato il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa. A questo punto, se la contrattazione collettiva applicata nulla precisa sulla modalità di calcolo, è consigliabile che le parti indichino, al momento della stipula del contratto, la base di calcolo (settimanale o mensile) a partire dalla quale si procede per la proporzione in base alle ore concordate.