L'esperto rispondeContrattazione

Determinazione della percentuale di un part-time

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di Rossella Quintavalle

La domanda

D: Alcuni CDL ricavano la percentuale di un contrato part time dal divisore contrattuale mensile e non (come a parere di chi scrive) dalla proporzione fra le ore teoriche settimanali del part time (ad esempio 36) e le 40 del tempo pieno (percentuale part time: 90%). Per un dipendente a 36 ore a settimana del CCNL Commercio di darebbe dunque il seguente calcolo: 36h x 52 / 12 = 156h mensili, che rappresentano il 92,86% del divisore contrattuale per il tempo pieno, 168. Ora, l'applicazione di quest'ultimo criterio porterebbe al seguente paradosso: un part time di 38 ore e 45 minuti settimanali (168 x 12 / 52 = 38,77) verrebbe retribuito come un tempo pieno! Dunque dovrà ritenersi corretto il calcolo su divisore CCNL o su base settimanale?

R: È uso comune seguire il principio dettato dal D.Lgs. 61/2000 prendendo a riferimento l'orario settimanale per cui, un lavoratore che lavora 36 ore su 40, vedrà la sua retribuzione così riproporzionata: 36/40x100 = 90% come anche proposto nel quesito. Ciò non toglie che, sia la contrattazione collettiva sia quella individuale, possano dettare regole di miglior favore per il lavoratore, come ad esempio prevedere che alcuni emolumenti retributivi, in particolare quelli a carattere variabile, siano corrisposti ai lavoratori a orario part time in maniera più che proporzionale, oppure decidere di utilizzare per la proporzione l'orario contrattuale mensile e non settimanale, o ancora definire ogni mese la percentuale di riduzione della retribuzione in base alle ore ridotte del mese rispetto ad un lavoratore full time e all'orario mensile contrattuale. L'articolo 72 del CCNL commercio citato nel quesito, come da ultimo rinnovo del 26/2/2011, in riferimento al rapporto a tempo parziale disciplina che nel contratto, tra gli altri requisiti, deve essere indicato il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa. A questo punto, se la contrattazione collettiva applicata nulla precisa sulla modalità di calcolo, è consigliabile che le parti indichino, al momento della stipula del contratto, la base di calcolo (settimanale o mensile) a partire dalla quale si procede per la proporzione in base alle ore concordate.

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