Dicembre 2016 e gennaio 2017, il trattamento economico per le festività cadenti di domenica
Nelle mensilità di dicembre 2016 e gennaio 2017 ricorrono due festività cadenti di domenica (il 25 dicembre ed il 1° gennaio).
Si riepiloga di seguito il trattamento previsto dalla legge.
L'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge n. 260/1949 (come modificato dalla legge n. 90/1954), prevede che «Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera». La ratio della norma è da individuarsi nella circostanza che ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo. Occorre tuttavia segnalare che la giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare la sentenza n. 11117/1995 della Sezione Lavoro) ha chiarito che, alla luce della formulazione della norma summenzionata, la regola suddetta debba avere efficacia esclusivamente per le festività indicate dallo stesso articolo 5, vale a dire per le festività del 2 giugno (Festa della Repubblica), 25 aprile (Festa della Repubblica) e 1° maggio (Festa del Lavoro).
Stante le condizioni e precisazioni sopra esposte, è quindi previsto che la festività cadente di domenica venga retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, sia nel sistema di paga mensilizzato, sia in quello orario.
In particolare, qualora la festività coincida con la domenica, ai lavoratori con paga mensile il datore di lavoro deve corrispondere un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione, generalmente pari a 1/26 della paga mensile (Cassazione Sezione Lavoro n. 14643/2006).
Ai lavoratori pagati ad ore, in caso di coincidenza della festività con la domenica, spetta invece il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale (Cassazione Sezione Lavoro n. 10309/2002).
Sono comunque fatti salvi eventuali diversi criteri adottati dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza. È utile tra l'altro evidenziare come la contrattazione collettiva, nel prevedere il trattamento economico per le festività cadenti di domenica, solitamente non faccia distinzioni di trattamento tra le festività, prevedendone in ogni caso il riconoscimento economico.
Nell'ipotesi in cui la festività coincida con un giorno di riposo compensativo diverso dalla domenica, al lavoratore non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 16234/2002). Tale riposo, infatti, essendo qualificabile come una giornata lavorativa a zero ore, non è assimilabile alla giornata di riposo settimanale e non dà quindi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva nell'ipotesi in cui esso venga a coincidere con una festività infrasettimanale, ferma restando la possibilità di un risarcimento nel caso in cui il suddetto riposo compensativo coincidente con la festività non sia stato trasferito ad altra data.
Condizione più favorevole rispetto alla regola sopraddetta si può rinvenire in alcuni contratti collettivi, i quali dispongono che nel caso la festività coincida con la domenica o con il giorno destinato al riposto compensativo è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di una giornata di retribuzione.