Ad un lavoratore venivano addebitate condotte diffamatorie, consistenti nell'aver reso dichiarazioni denigratorie nei confronti del datore di lavoro a mezzo di una telefonata diffusa dall'emittente nell'ambito di una trasmissione radiofonica. Il licenziamento intimato al dipendente veniva dichiarato illegittimo per carenza di prova (CTU), atteso il disconoscimento esplicito della registrazione.
Massima
Riproduzioni meccaniche – efficacia probatoria – volontà della parte contro la quale le dichiarazioni sono state prodotte – necessità – CTU – inammissibilità
L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. è subordinata all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Qualora tale conformità venga negata, deve ritenersi esclusa la possibilità di accertarla mediante una consulenza tecnica avente ad oggetto le riproduzioni stesse.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
All'alba della diffusione della pandemia da Covid-19, alla fine di febbraio 2020, una struttura ospedaliera contestava ad un dipendente una condotta diffamatoria, consistente nell'avere reso dichiarazioni denigratorie nei confronti del datore di lavoro, a mezzo di una telefonata acquisita dall'emittente e diffusa nell'ambito di una trasmissione radiofonica; nello specifico, il lavoratore riferiva su un presunto caso di coronavirus insorto presso l'ospedale, che, nella sua prospettazione, sarebbe ...
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di Studio associato Paola Sanna e Luca Vichi