Contenzioso

Diffida accertativa esclusa nelle imprese sotto sequestro

di Stefano Rossi

È esclusa la diffida accertativa per l’impresa sottoposta a sequestro giudiziario. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro nel parere 4623 del 24 maggio scorso.

La direzione centrale aveva ricevuto infatti numerose richieste di parere sull’opportunità di adottare il provvedimento di diffida accertativa previsto dall’articolo 12 del Dlgs 124/2004 nelle ipotesi in cui, in un accertamento ispettivo, siano rilevati crediti patrimoniali in favore dei lavoratori di un’impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria in seguito a sequestro in base all’articolo 20 del Dlgs 159/2011 (il Codice delle leggi antimafia).

Lo stop in caso di fallimento
Quando accertano la mancata corresponsione dei crediti patrimoniali a favore dei lavoratori, in dipendenza di inosservanze contrattuali, gli ispettori possono diffidare il datore di lavoro a versare il dovuto. Se entro trenta giorni l’azienda non fornisce prova del pagamento o non promuove un tentativo di conciliazione, il provvedimento di diffida notificato acquista, con atto del direttore dell’articolazione territoriale (provvedimento di convalida), valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.

L’Ispettorato ricorda che, in caso di fallimento della società o nel caso di pendenza di procedure di sovraindebitamento, il legislatore ha posto il divieto del creditore di intraprendere azioni esecutive rispettivamente a seguito della dichiarazione di fallimento e sino al momento in cui diventa definitivo il provvedimento di omologazione. In sostanza, secondo la nota 4684/2015 e l’interpello 2/2018, il titolo esecutivo sarebbe sprovvisto del requisito dell’esigibilità, come richiesti dall’articolo 474 del Codice di procedura civile, impedendo di fatto l’emissione del provvedimento di validazione della diffida accertativa.

L’estensione al sequestro
Oggi l’Ispettorato estende la stessa interpretazione al caso di crediti dei lavoratori di un’impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro. Il legislatore, infatti, prevede espressamente il divieto per i creditori di promuovere o proseguire azioni esecutive a seguito del provvedimento di sequestro, con la conseguenza che un precedente provvedimento di diffida accertativa non potrebbe essere validato dal direttore di sede.

Il Dlgs 159/2011 stabilisce inoltre, che, per il riconoscimento dei crediti di terzi, compresi i lavoratori, il giudice delegato verifica, tra l’altro, previa richiesta di ammissione del credito da parte del soggetto interessato, che il credito non risulti essere stato strumentale all’attività illecita che ha dato causa al provvedimento di sequestro.

In definitiva, l’unica strada percorribile per il riconoscimento del credito rimane la procedura stabilita dal decreto 159/2011, con esclusione dell’adozione della diffida accertativa da parte del personale ispettivo. Il parere, rispetto al precedente orientamento ministeriale, escluderebbe sin dall’inizio l’emissione del provvedimento di diffida accertativa, mentre nei casi di fallimento o di sovraindebitamento sarebbe possibile emettere la diffida con valore di certificazione del credito, senza che, tuttavia, possa seguire la sua validazione.

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