Dimissione del padre e preavviso
L’art. 55, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. Tale disposizione si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità (art. 54, comma 7). La norma fa riferimento al congedo di paternità, il quale è definito dall’art. 2, D.Lgs. n. 151/2001 come astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità. Di conseguenza si ritiene corretta la soluzione proposta nel quesito e che, dunque, il datore di lavoro può trattenere il periodo di preavviso non rispettato.
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