Dimissioni e maternità
L’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (come proposto nel quesito), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. Dunque, la lavoratrice non solo non è tenuta a rispettare il periodo di preavviso previsto dal CCNL, ma le è dovuta anche la rispettiva indennità sostitutiva. L’INPS ha precisato prima nella circ. 44/2013 che la contribuzione (una tantum) dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato è comunque dovuto nei casi di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità e poi, da ultimo, nella circ. n. 94/2015 che la NASpI è dovuta anche per le dimissioni volontarie presentate durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001.
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