Se il lavoratore in prova, dopo aver rassegnato le dimissioni, le revoca nel termine di 7 giorni previsto dalla lege, il rapporto di lavoro si ricostituisce e il datore di lavoro non può liberarsi dall’obbligo di consentirne il completamento con il mero versamento risarcitorio. L’articolo 26 del Dlgs 151/2015, a norma del quale il dipendente ha la facoltà di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modello telematico, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro, si applica...

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