Dirigenti industriali: entro il 20 aprile il versamento dei contributi al Fondo Previndai
Entro il 20 aprile 2016 i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze dirigenti dell'industria devono versare la contribuzione, riferita al primo trimestre (gennaio – marzo 2016), al fondo pensione Previndai.
Il versamento trimestrale del contributo deve essere effettuato mediante bonifico bancario; a tal fine è disponibile lo specifico modulo 053 che, una volta confermato il modulo 050, si rende disponibile alla stampa con l'importo complessivamente dovuto già indicato.
Neo assunti
Per i dirigenti neo assunti o neo nominati occorre procedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile; non si deve attendere, pertanto, alcun atto da parte del Fondo finalizzato all'iscrizione o alla registrazione dell'avvenuta assunzione.
Dirigenti cessati
Per i dirigenti cessati è opportuno provvedere quanto prima al versamento di eventuali conguagli senza attendere la scadenza del trimestre successivo all'interruzione del rapporto di lavoro.
Contribuzione
La contribuzione dovuta per l'anno 2016 è la seguente:
ANZIANITA' / CLASSI DI CONTRIBUZIONE / MASSIMALE CONTRIBUTIVO / ALIQUOTE
fino a 6 anni compresi / classe 1,2,3,4 / fino a 150.000,00 euro / 4% ditta e 4% dirigente
oltre 6 anni / classe 1,2,3,4 / fino a 150.000,00 euro / 4% ditta (minimo di 4.800,00 euro annui) e 4% dirigente
Contribuzione minima
Relativamente alla contribuzione da versare al Fondo è previsto un importo minimo a carico dell'azienda pari a 4.800,00 euro, per i soli dirigenti con anzianità dirigenziale superiore a 6 anni presso la stessa azienda. In caso di cessazione in corso d'anno il limite di 4.800,00 euro andrà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio nell'anno dell'interruzione del rapporto di lavoro, considerando anche il periodo di preavviso. Nessun adeguamento deve essere invece fatto nell'ipotesi in cui l'azienda non sia tenuta a versare contribuzione a proprio carico. L'azienda, infatti, è tenuta a versare il 4% della retribuzione utile a TFR solamente nei casi in cui il dirigente versi la contribuzione minima sempre pari al 4% della retribuzione utile a TFR prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Accantonamento del TFR
In merito alla quota di TFR da destinare al fondo, per l'anno 2016 i valori sono i seguenti:
CLASSI DI CONTRIBUZIONE / QUOTA TFR
classe 1 / 3% della retribuzione utile a TFR
classe 2 / 4% della retribuzione utile a TFR
classi 3,4 e 8 / integrale accantonamento
Si rammenta che per:
prima classe si intendono i vecchi iscritti che già versavano al fondo alla data del 28 aprile 1993;
seconda classe si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993;
terza classe si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 e anteriore al 1° gennaio 2007;
quarta classe si intendono i nuovissimi iscritti con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre 2006, e
ottava classe, si intendono i dirigenti che, ai sensi del decreto legislativo 252/2005, si sono iscritti tacitamente al fondo.