Dis-coll anche nel 2016
La indennità di disoccupazione per i collaboratori (Dis-coll), prevista sperimentalmente solo per il corrente anno, sarà prorogata a tutto il 2016: è l'effetto delle ultime modifiche introdotte dalla Camera in sede di approvazione della legge di Stabilità. Gli eventi di disoccupazione interessati sono quelli che si verificheranno dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno, mentre il rifinanziamento della prestazione prevede la destinazione a tale scopo di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni per il 2017 (ma gli importi potranno essere incrementati in ragione delle residue risorse destinate al finanziamento della DIS-COLL nel 2016). L'indennità è stata introdotta dal decreto legislativo 22/2015 traducendo in modo parziale la delega contenuta nella legge 183/2014 che aveva invece contemplato una estensione ai collaboratori della ordinaria indennità di disoccupazione (ora NaSPI), sia pure “fino al superamento” di tale tipologia contrattuale. La legge delega aveva tuttavia previsto anche “un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite” prima della definitiva entrata a regime: quindi il processo di universalizzazione del campo applicativo della NaSPI (inclusi i collaboratori) troverà compimento, presumibilmente, solo dopo il 2016.
Interessati sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. I requisiti contributivi richiesti sono di almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l'INPS nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino a tale ultima data. E' inoltre necessario almeno un mese di contribuzione versata nell'anno solare in cui si è verificato l'evento di cessazione o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione, ossia € 647,83 (nel 2015). Come per la NaSPI, anche per la DIS-COLL il lavoratore deve presentare apposita domanda telematica all'INPS entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto lavorativo (a pena di decadenza). La domanda vale come dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), per l'inserimento nel sistema informativo unitario. Le analogie non si fermano qui: anche la fruizione della DIS-COLL è condizionata al mantenimento dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. A tal fine i beneficiari sono tenuti a contattare i Centri per l'Impiego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda per stipulare il patto di servizio.