Distacco estero, le nuove regole si applicano anche al cabotaggio
Le nuove norme sul distacco internazionale di servizi introdotte dal D.lgs. 136/2016 si applicano anche alle imprese estere che esercitano il cabotaggio nell'ambito del trasporto su strada di merci e passeggeri.
A stabilirlo è una norma dello stesso decreto nel punto in cui fa richiamo dalle ipotesi di cui al Capo III del Regolamento (Ce) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009 relativi al cabotaggio nell'ambito del trasporto internazionale, rispettivamente, di merci e di passeggeri.
Dunque anche il personale viaggiante in distacco che, nell'ambito di un trasporto internazionale, opera trasporto di cabotaggio per vettori esteri dotati di licenza comunitaria ha diritto al riconoscimento - durante il periodo del distacco stesso - delle “medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco”, vale a dire le medesime condizioni dei lavoratori italiani.
In caso di mancato rispetto di tale previsione i lavoratori distaccati “che prestano o hanno prestato attività lavorativa in Italia” possono adire l'autorità amministrativa o giudiziaria per il soddisfacimento dei propri diritti.
Gli stessi vettori comunitari sono tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione e designazione del legale rappresentante nel territorio italiano previsti dal D.Lgs. 136. Ciò evidentemente in tutti i casi in cui si realizza un trasporto in cabotaggio sul territorio italiano. La violazione di tali obblighi amministrativi è punita, nel primo caso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato, nel caso di mancata designazione del legale rappresentante invece con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
Si tratta di un insieme di misure che, estese anche al trasporto di cabotaggio, hanno il chiaro intento di contrastare (almeno per una parte) i gravi fenomeni di concorrenza sleale registrati negli scorsi anni nell'ambito dei trasporti internazionali, in particolar modo quelli provenienti dai Paesi dell'Est in grado di praticare tariffe più basse anche per effetto dei più bassi costi del personale viaggiante.
Un insieme di misure che evidentamente si aggiungono a quelle già previste dal citato Regolamento (Ce) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, relativamente alle violazioni delle norme sul cabotaggio (permanenza nel territorio dello Stato ospitante, numero degli scarichi e informazioni relative agli stessi), violazioni che possono essere punite con una sanzione amministrativa che può andare dai 5.000 ai 15.000 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.