Distinte etero direzione ed etero organizzazione
La sentenza del Tribunale di Palermo del 21 novembre abbonda di richiami alla giurisprudenza straniera, specie spagnola e francese, senza tuttavia che emerga nella motivazione la consapevolezza che l’impiego di tali precedenti richiede le cautele tipiche dell’analisi comparata. In quei sistemi, infatti, la nozione di subordinazione non è del tutto sovrapponibile a quella italiana, e così dicasi per i diversi indici di qualificazione impiegati dalla giurisprudenza, mentre non è presente una norma comparabile all’articolo 2, comma 1, che impone all’interprete - come statuito dalla Cassazione 1663/2020 - di distinguere tra subordinazione (caratterizzata da etero-direzione) ed etero-organizzazione (consistente nell’integrazione funzionale del prestatore nell’organizzazione altrui). La norma spagnola sulla subordinazione, in cui i requisiti di “organizzazione e direzione” sono compresenti, consente, diversamente dall’articolo 2094 del Codice civile, una maggiore ampiezza di qualificazione, mentre, di converso, il lavoratore autonomo economicamente dipendente (trade) non può essere etero-organizzato (come invece accade per il parasubordinato italiano).
La nozione francese di lien de subordination, di matrice giurisprudenziale e non legale, permette all’interprete di elaborare criteri alternativi di qualificazione - in particolare quello del “servizio organizzato” - del tutto sganciati dall’esercizio del potere direttivo
Viceversa nel nostro ordinamento la nozione di subordinazione ex articolo 2094 è indissolubilmente legata all’etero-direzione, difficilmente rintracciabile nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Palermo, che non a caso opera un richiamo alla “etero-organizzazione” cui il rider è assoggettato (il che avrebbe però dovuto condurre a qualificare il rapporto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 81), oltre che al potere direttivo esercitato dalla piattaforma.
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