Il ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, ha fissato con il decreto 31 gennaio 2023 in 2mila euro per l'anno 2022 l'indennità omnicomprensiva, quale misura a sostegno del reddito, spettante ai lavoratori occupati dai gestori del terminal di approdo delle navi e delle altre imprese appaltatrici delle attività connesse al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di Venezia, compresi gli spedizionieri doganali e le imprese operanti nel settore della logistica.
Come si ricorderà il Dl 103/2021 (legge 125/2021), al fine di tutelare le vie d'acqua di interesse culturale e di salvaguardare Venezia, ha disposto il divieto di navigazione, a decorrere dal 1° agosto 2021, sulle vie urbane d'acqua del Bacino di San Marco, del Canale di San Marco e del Canale della Giudecca di Venezia, in quanto monumento nazionale, per le navi aventi le seguenti caratteristiche:
a) stazza lorda superiore a 25mila GT;
b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
c) altezza della linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;
d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento.
Poiché detto divieto impatta sulle imprese che svolgono attività collaterali al transito delle navi, e in particolare sui lavoratori impiegati dalle stesse, il ministero del Lavoro ha disposto il riconoscimento di un'indennità omnicomprensiva a sostegno del reddito che per l'anno 2022 ammonta a 2mila euro.
L'indennità spetta ai:
a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro al 9 marzo 2023 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
b) lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile.
L'indennità non spetta a coloro che:
– l'hanno già percepita per l'annualità 2021;
– sono titolari di altra misura a sostegno del reddito;
– sono titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
– sono titolari di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.
Per fruire dell'indennità i soggetti interessati devono presentare apposita domanda all'Inps secondo le modalità diffuse dallo stesso Istituto previdenziale.
L'indennità è erogata direttamente dall'istituto di previdenza fino al limite di spesa riservato a tal fine, pari a 10 milioni per il 2022.
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