Adempimenti

Domande riposi allattamento e assegno maternità: entro tre mesi stop al cartaceo

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di Rossella Quintavalle

Nel lungo percorso di telematizzazione intrapreso dall'Inps sin dal 2010 rientrano, a decorrere dal 27 luglio 2018, anche le domande per la richiesta dei riposi per allattamento e dell'assegno di maternità dello stato. Lo ha annunciato l'Inps nel messaggio n. 3014 del 27/7/2018.

Per ciò che riguarda i riposi giornalieri per allattamento le domande riguardano i padri lavoratori dipendenti, sia in caso di pagamento diretto, sia di conguaglio, e le madri lavoratrici dipendenti ma solo per il pagamento diretto.

A decorrere dal 28 ottobre 2018 tali richieste potranno essere effettuate esclusivamente attraverso l'utilizzo uno dei seguenti canali:
- Web – tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con Pin dispositivo collegandosi al sito dell'istituto (ww.inps.it);
- Contact Center Multicanale – al numero 803.164 da telefono fisso o al numero 06164164 da telefoni cellulari;
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Esiste dunque un periodo transitorio al fine di garantire la massima informazione sul tema, durante il quale le domande presentate in modalità cartacea continueranno ad essere accettate.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata telematicamente, ad eccezione di eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all'accoglimento della domanda, la quale dovrà essere consegnata in originale o, quando consentito, in copia autentica direttamente allo sportello, ovvero spedita a mezzo raccomandata.

L'Istituto ricorda che, relativamente ai riposi giornalieri disciplinati dagli articoli 39, 40 e 41 del Dlgs n. 151/2001 da fruire durante il primo anno di vita del bambino, il passaggio dalla carta alla telematica interessa il padre lavoratore, che ne può fare richiesta al presentarsi delle seguenti situazioni:
1) quando il figlio è affidato al solo padre;
2) abbandono del figlio da parte della madre;
3) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale;
4) nel caso in cui la madre non è lavoratrice dipendente ma autonoma avente diritto a un trattamento di maternità dall'Inps o da un altro Ente previdenziale;
5) in caso di morte o di grave infermità della madre indipendentemente dalla sua condizione di lavoratrice o meno;
6) nel caso di madre casalinga senza eccezioni e indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

Diversamente, la domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, tranne che nei casi di pagamento diretto ove necessita anche la presentazione all'Istituto. La domanda del padre deve essere presentata anche all'Inps entro il termine prescrizionale di un anno.

Il diritto è riconosciuto in presenza di un assicurazione Inps finalizzata alla tutela della maternità/paternità, di un lavoro dipendente in corso, e a seguito di un congedo di maternità.

Il tempo concesso per i riposi giornalieri varia a seconda dell'orario di lavoro svolto ed è così stabilito:
– orario di lavoro pari o superiore a sei ore giornaliere: due riposi giornalieri;
– orario inferiore alle sei ore giornaliere: un riposo giornaliero.

Nel caso in cui il posto di lavoro disponga di un asilo nido al suo interno o di altra struttura idonea nelle immediate vicinanze, i riposi si riducono della metà.
In caso di parto gemellare o plurimo i riposi si raddoppiano e le ore eventualmente non utilizzate dalla madre possono essere fruite dal padre lavoratore; se la madre non è lavoratrice dipendente, ma lavoratrice avente diritto a un trattamento di maternità dall'Inps o da un altro Ente previdenziale ovvero casalinga, il padre lavoratore dipendente ha diritto anch'esso al raddoppio. Il diritto alla fruizione dei riposi per allattamento spetta anche in caso di adozione e/o affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (articolo 45 , Dlgs n. 151/2001). I permessi raddoppiano anche in caso di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.

L'altro processo di telematizzazione interessa l'assegno di maternità dello stato per lavori atipici e discontinui, disciplinato dall'articolo 75 del Dlgs n. 151/2001 e rivolto alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità; nel concreto si tratta di una prestazione previdenziale a carico dello Stato concessa ed erogata direttamente dall'Inps per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione. In caso di affidamento non preadottivo l'assegno spetta solo qualora il neonato non sia stato riconosciuto o non sia riconoscibile dai genitori.

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