Contrattazione

Dopo le modifiche in bilico i vecchi accordi

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di Art.Ma.

Il tema dolente della contrattazione collettiva (nazionale e aziendale) preesistente al decreto dignità è delicato in quanto si tratta di capire se le modifiche - quelle che erano state apportate dalla contrattazione collettiva alle norme legali preesistenti al decreto - possono ancor oggi considerarsi valide e, quindi, fruibili.

Problema che non si pone, invece, per la contrattazione collettiva correlata a norme che non hanno subito variazioni da parte del decreto dignità, anche quando cambia la portata di tali norme (è il caso, ad esempio, della contrattazione collettiva delle agenzie del lavoro, quanto meno in ordine al numero massimo delle sei proroghe possibili per i contratti a tempo determinato dei lavoratori somministrati).

La contrattazione collettiva (nazionale e aziendale) è intervenuta ripetutamente nel passato per adeguare i limiti fissati dal legislatore con il decreto legislativo 81/2015 per quanto riguarda sia la durata massima dei contratti a tempo determinato nel caso della loro reiterazione sia la percentuale dei lavoratori che potevano essere assunti a termine o di cui l'impresa si poteva avvalere tramite la somministrazione a tempo determinato.

Adesso il decreto dignità ha novellato le norme di legge relative alla durata massima dei contratti a termine (ridotta da 36 a 24 mesi) e ha introdotto il nuovo limite legale del 30% per l'utilizzo cumulativo di lavoratori con contratto a temo determinato o in somministrazione a tempo determinato.

A fronte di questi cambiamenti, si potrebbe ritenere che la profonda trasformazione della disciplina legale derogata dal contratto collettivo, comporti la caducazione delle modifiche concordate in sede collettiva o almeno di quelle con le quali le parti sindacali hanno inteso derogare direttamente alle disposizioni di legge oggi non più vigenti.

Ad una diversa conclusione si potrebbe, forse, pervenire se il contratto collettivo, pur utilizzando gli spazi rimessi dal legislatore all'autonomia sindacale, non si sia limitato ad una mera modifica della legge, ma abbia costruito una propria disciplina del contratto a tempo determinato e/o della somministarzione a tempo determinato a misura dell'ambito applicativo del contratto.

Sarà, quindi, necessario che i contratti collettivi provvedano con grande rapidità a intervenire sulla materia confermando o adeguando gli accordi preesistenti.

Anche in questo caso si avverte la grave carenza di un appropriato regime transitorio del decreto dignità che è già in vigore, mentre per l'adeguamento dei contratti collettivi occorrerà attendere i tempi (usualmente non brevi) dei negoziati sindacali.

Tutto questo concorre ad accentuare la situazione di incertezza applicativa generata dal decreto dignità che grava pesantemente sui lavoratori e sulle imprese.

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