Ammissibile la revoca dei benefici previdenziali se il condannato è ristretto in carcere e le erogazioni non sono necessarie al suo sostentamento; dopo la scarcerazione il condannato potrà presentare nuova domanda. E’ quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione penale 47107/2023.

Nell’ordinanza con la quale un soggetto era stato condannato in ...

Riproduzione riservata Ⓒ