Due casi per la sospensione «Covid-19» della prescrizione dei contributi
A seguito delle ulteriori disposizioni normative intervenute in materia di sospensione di versamenti contributivi e questioni connesse, contenute nel decreto legge 34/2020, l'Inps interviene dettando, con la circolare 64/2020, disposizioni di dettaglio, che in parte ripetono le indicazioni già contenute nelle circolari 37, 50, 52 e 59 (soprattutto per quanto riguarda la sospensione dei versamenti) ma che in altra parte rilevano per la disciplina di istituti di una certa rilevanza, come la sospensione dei termini della prescrizione contributiva.
Con riferimento alle vicende della sospensione dei versamenti, in un apprezzabile sforzo di chiarezza, il legislatore con il decreto legge 34/2020 tenta di rendere una disciplina unitaria, unificando per quanto è possibile la scadenza dei versamenti sospesi al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, sempre accompagnandola con la possibilità di una rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre. In generale, nei provvedimenti di sospensione sono ricompresi, come già indicato nelle precedenti circolari, non solo i versamenti ordinari, ma anche quelli relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza, le cui scadenze ricadono dal 2 marzo al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo al 30 giugno 2020 per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
La circolare poi ripete, adeguandole alle nuove scadenze, le indicazioni sulle modalità di sospensione, con riferimento alle aziende con dipendenti (ricomprendendo la contribuzione da versare al Fondo di tesoreria e le cosiddette quote a carico), ai committenti per la contribuzione da versare alla gestione separata, alle azienda agricole assuntrici di manodopera, e ai lavoratori agricoli in genere.
Come abbiamo accennato, trattando della sospensione delle attività finalizzate al recupero della contribuzione previdenziale, la circolare 64 finalmente chiarisce più di un dubbio in merito alla disciplina della sospensione della prescrizione dei contributi. La vicenda era nata in modo infelice, in quanto nell'articolo 37 del decreto legge 18/2020, nella sua originaria versione, all'interno di una norma dettata per la sospensione della contribuzione dei lavoratori domestici, era contenuta una generica indicazione, al secondo comma, di sospensione dei termini di prescrizione di cui all’articolo 3 della legge 335/1995 per il periodo 23 febbraio/30 giugno 2020, sospensione che sembrava in origine circoscritta (assai stranamente) alle sole ipotesi di contribuzione per lavoratori domestici.
In sede di conversione in legge, il legislatore è stato indubbiamente più preciso: la collocazione della norma non è stata spostata, ma è stato ampliato il riferimento, nel secondo comma, ai termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3 (quindi non un semplice richiamo alla norma ma anche alla contribuzione in genere).
Come ricordato dalla circolare 64/2020, la norma dunque introduce una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si verifichi durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è dunque neutro ai fini del decorso della prescrizione. E dunque si possono verificare le due ipotesi:
a) se la prescrizione del diritto di credito dell'Istituto è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, la prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giungo 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.
b) se, invece, il decorso della prescrizione ha inizio durante il periodo di sospensione (23 febbraio 2020 -30 giugno 2020), l'inizio stesso sarà sempre differito al 1° luglio 2020 con l'effetto che il termine di prescrizione maturerà una volta decorsi cinque anni da tale data (30 giugno 2025). In ogni caso, il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina l'inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione.
Opportunamente la circolare precisa che la previsione normativa è destinata a produrre effetti che si esauriranno solo al compimento di un quinquennio dalla data del 30 giugno 2020 quando l'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020-30 giugno 2020) sarà divenuto irrilevante ai fini di qualsivoglia computo.