Durata contratto a termine, deroga assistita anche per i limiti stabiliti dai contratti collettivi
Con nota 1214 del 7 febbraio 2019, l'Ispettorato nazionale del lavoro, sentito il parere del ministero del Lavoro, fornisce indicazioni agli uffici territoriali circa la corretta interpretazione dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs 81/2015, secondo cui «fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio (…)». In particolare, l'Inl ammette la stipula, prevista dal citato comma 3, di un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, sia nel caso in cui il limite massimo iniziale sia quello legale, pari a 24 mesi, sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva.
Attualmente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato è contenuta negli articoli 19 e seguenti del Dlgs 81/2015, come modificati dalla legge 96 del 9 agosto 2018 di conversione del Dl 87/2018, cosiddetto decreto dignità. Relativamente all'apposizione del termine e alla durata massima del contratto a tempo determinato, il nuovo articolo 19, al comma 1, prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. Il successivo comma 2 individua, poi, il limite massimo di durata che può avere un contratto a tempo determinato anche a seguito di rinnovi, conferendo innanzitutto alla contrattazione collettiva il compito principale di regolare la materia, in ragione dell'inciso «salve diverse disposizioni dei contratti collettivi».
È, infatti, previsto che la contrattazione collettiva - contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi dell'articolo 51 del Dlgs 81/2015 - possa derogare al limite massimo dei 24 mesi. Si pensi, ad esempio, al Ccnl degli studi professionali o della metalmeccanica artigianato che prevedono un limite di durata complessiva di 36 mesi. In difetto, con le eccezioni delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, è la stessa norma a individuare un limite legale massimo di 24 mesi. Tuttavia, il comma 3 dello stesso articolo 19 contempla la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato, definito «in deroga assistita», fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
Su tale ultima ipotesi, come detto, si è espresso l'Inl, chiarendo come la stipula dell'ulteriore contratto presso le proprie sedi territoriali possa intervenire anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva. Ciò – recita la nota - in considerazione del tenore letterale del menzionato articolo 19, comma 3, che ammette la stipula dell'ulteriore contratto presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro «fermo quanto disposto al comma 2»e cioè ferma restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro che è pari a 24 mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali.