Adempimenti

Durc, istruzioni Inps in caso di rottamazione

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di Michele Regina

L'Inps, dopo la nota al Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro del 22 febbraio 2017, con il messaggio 24 febbraio 2017, n. 824, interviene nuovamente sulla rottamazione dei ruoli affidati all'ADR.

Con la nota citata l'Inps, si ricorda, aveva risposto con la propria Direzione Centrale delle Entrate ad un quesito proprio del Consiglio nazionale dell'Ordine del Consulenti del lavoro, il quale reclamava l'intervento chiarificatore dell'Istituto sulle istruttorie DURC per quei contribuenti che avevano ed hanno manifestato interesse alla definizione agevolata. Tale situazione, come noto, blocca l'attività dei molte imprese interessate alla definizione agevolata che hanno necessità di avere il DURC in regola per le attività espletate nei confronti di clienti Pubblici e Privati.

La nota, che anticipa il messaggio 24 febbraio 2017, n. 824, in buona sostanza arriva alle stesse conclusioni dell'ultima nota di prassi in discorso per cui la domanda di ammissione alla rottamazione delle cartelle è una semplice manifestazione di intenti, tale da non integrare le fattispecie previste dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 che regolamenta e consente il rilascio del Durc.

In particolare con il messaggio n. 824/2017 l'Inps chiarisce quali siano le somme che rientrano nella definizione agevolata, a valle delle note a chiarimento dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia.

Altresì l'Istituto precisa che per il rilascio del Durc positivo non basta la sola presentazione dell'istanza ma è necessario provvedere al pagamento della prima rata quanto meno.
In materia di definizione agevolata dei ruoli per Inps vengono tenute fuori ulteriori somme aggiuntive mentre non vi rientrano gli interessi di mora dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.

In relazione all'istanza della per la definizione agevolata il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, disponendo che rispetto per questi crediti non possono essere avviate azioni esecutive da parte dell'AdR.

Per Inps la definizione agevolata si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nel caso di oblazione rateale.
Per Inps quindi la sola presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una mera manifestazione di intenti in base alla quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e, come tale, non è, da sola, utile ai fini del rilascio dell'attestazione della regolarità contributiva.

In caso di opzione per il pagamento dilazionato delle somme scaturite dalla rottamazione, potrà essere rilasciato DURC regolare sin dal pagamento della prima rata.

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