È irrevocabile l'adesione alla gestione unitaria
Da quanto esposto nel quesito, si ritiene legittima la risposta dell'Inps-Gestione dipendenti pubblici, alla richiesta del lettore di recesso dall'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in quanto l'articolo 3bis del Dl 159/07, convertito nella legge 222/07, di modifica di quanto contenuto all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, non prevede, una volta che si è aderito alla sopracitata gestione, la possibiltà di recesso, che, viceversa, era prevista dalla precedente normativa contenuta nell'articolo 2 del regolamento - modificato dall'articolo 3bis -. Questo, da unlato stabiliva l'obbligatorietà dell'iscrizione al fondo credito, salvo comunicazione della volontà contraria, e, dall'altro, prevedeva la possibilità di recedere dall'iscrizione entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la relativa ritenuta. Quindi, la norma sopra citata lascia al pensionato ex Inpdap la libertà di decidere l'iscrizione al Fondo in esame, ma una volta effettuata l'adesione, si ritiene che non possa essere più revocata, equiparando, così, il pensionato al dipendente pubblico in servizio che, per la durata del rapporto di lavoro, non può mai chiedere la cancellazione dal Fondo in parola.