Contrattazione

Edilizia, al via il contributo contrattuale per Fondapi

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di Michele Regina

Il 9 marzo 2015 Confapi- Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno raggiunto l'intesa che avvia l'operatività dell'adesione contrattuale dei lavoratori, con applicazione Ccnl Confapi, al Fondapi

Nel verbale di accordo del novembre 2014 è stato rinnovato l'art. 90 del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Le parti contraenti hanno stabilito che dal 1° gennaio 2015 a carico del datore di lavoro viene istituito un contributo mensile di euro 8,00 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi.

Per i lavoratori già iscritti al Fondapi alla data del 1° gennaio 2015, tale contributo è in aggiunta rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che al 1° gennaio 2015 non risultino iscritti al Fondapi, il contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Gli importi riparametrati del contributo di adesione contrattuale da versare al Fondo di previdenza complementare sono i seguenti:


Impiegati
Livello ---> Parametro ---> Contributo
7 ---> 200 ---> 16,00
6 ---> 180 ---> 14,40
5 ---> 150 ---> 12,00
4 ---> 140 ---> 11,20
3 ---> 130 ---> 10,40
2 ---> 117 ---> 9,36
1 ---> 100 ---> 8,00


Operai
Livello ---> Parametro ---> Riparametrazione per livelli ---> Valori orari
4 ---> 140 ---> 11,20 ---> 0,0767
3 ---> 130 ---> 10,40 ---> 0,0712
2 ---> 117 ---> 9,36 ---> 0,0641
1 ---> 100 ---> 8,00 ---> 0,0548


Apprendisti
Impiegati ---> 8 euro mensili
Operai ---> 0,05 euro orari.

Il contributo contrattuale al fondo si determina, per le qualifiche operaie a paga oraria, dividendo il contributo dovuto per 173 e maggiorando l'Importo del 18,5%.

L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
L'importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili che non prevedono l'accantonamento delle ferie perché le imprese interessate, nei casi di pagamento della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza.

Per le qualifiche impiegatizie il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità: è riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario.

Le Parti ricordano che il contributo al Fondapi è assoggettato esclusivamente al contributo INPS di solidarietà del 10% ed è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore nel limite di € 5.164,57,00.

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