Elemento di garanzia retributiva
Ai sensi dell'art. 53 del CCNL Alimentari PMI, le imprese che non riescano ad individuare parametri da migliorare e/o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio per obiettivi, sono tenute ad erogare un Elemento di Garanzia Retributiva, i cui importi: - sono assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli istituti in commento; - sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il TFR. Nel silenzio della contrattazione collettiva nazionale, si ritiene che i citati importi debbano essere riconosciuti a tutti i lavoratori, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, anche part time (in questo caso, gli stessi devono essere riproporzionati). Inoltre, devono essere riconosciuti anche ai lavoratori che percepiscano una retribuzione superiore a quella prevista dal CCNL (si suppone per effetto di superminimo non avente le medesime finalità degli istituti disciplinati dall'art. 53 del CCNL).
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