Elezioni regionali e referendum, le istruzioni per i datori
Il prossimi 20 e 21 settembre si andrà a votare per il Referendum e non solo.
In base ai dati contenuti nell'ultima rilevazione semestrale a cura della direzione centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell'Interno , sono 51.559.898 gli elettori chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale e 18.590.081 quelli per le elezioni regionali, che interessano 6 regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e 1 a statuto speciale (Valle d'Aosta).
Inoltre per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto al voto sono 467.122 per la Sardegna (Collegio plurinominale 01 - Collegio uninominale 03 Sassari) e 352.696 per il Veneto (Collegio plurinominale 02 - Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona).
Le elezioni amministrative invece interessano 962 comuni e coinvolgono 5.725.734 elettori
Con l'occasione appare utile ricordare le disposizioni in materia per quanto attiene l'impatto nell'ambito del rapporto di lavoro.
E' appena il caso di ricordare che per l'esercizio di voto ed il lavoro presso i seggi si dovranno rispettare scrupolosamente i protocolli sanitari previsti per il non diffondersi del COVID_19.
I lavoratori subordinati i che siano chiamati a svolgere funzioni presso i seggi possono legittimamente assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle consultazioni.
In questo periodo si deve verificare quali siano i giorni lavorativi o meno.
Per le giornate lavorative, quali il sabato per chi lavori su sei giorni, ovvero il lunedì, ovvero giorno successivo in caso di protrazione delle operazioni di spoglio delle schede, il dipendente ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo previsto come se avesse lavorato.
Per le giornate non lavorative, ovvero festive, quali la domenica o il sabato per chi lavora su 5 gg, queste saranno retribuite con tante quote della normale retribuzione giornaliera ovvero in alternativa con giornate di riposo compensativo.
Non dovrà essere prevista alcuna maggiorazione per turno festivo o straordinario anche perché il lavoratore, impegnato al seggio, è remunerato anche con quanto previsto per legge.
Qualche perplessità desta , per chi scrive , la scelta relativa alla opzione per le quote retributive o per i riposi compensativi per le giornate non considerate lavorative o festive.
La norma non dispone con chiarezza di chi sia tale scelta, anche se esiste una nota di Confindustria, sebbene da considerare solo a livello di opinione (circolare n. 11571/1992) che riconoscerebbe tale facoltà al datore di lavoro.
Si suggerisce comunque di trovare l'accordo tra le parti.
È importante inoltre per quanto concerne il concetto di giornata da riconoscere a livello retributivo fare la seguente precisazione.
La Cassazione con la sentenza 8712/2002 ha sancito che la prestazione di alcune ore nell'ultimo giorno di consultazione (in tal caso era di martedì) deve essere considerata intera giornata e non ad ore.
Pertanto è irrilevante che l'impegno presso il seggio sia ridotto ad una ovvero ad alcune ore affinché vi sia il diritto alla corresponsione retributiva per l'intera giornata.
Per quanto riguarda invece i lavoratori posti in cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni per tutto il periodo relativo alle operazioni elettorali poiché l'attività prestata presso i seggi non viene dall'INPS equiparata al lavoro. Non decorrono i permessi compensativi.
Particolare attenzione andrà prestata nei casi di scadenza del turno di CIG in coincidenza con l'espletamento del servizio presso i seggi, in quanto la decorrenza il diritto ad usufruire dei permessi e/ o della retribuzione andrà rapportata alla data esatta della decorrenza del rientro in servizio.
I lavoratori devono produrre all'azienda la copia del certificato di chiamata al seggio e la certificazione firmata dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell'orario di chiusura.
Nel caso di lavoratori che siano presidenti di seggio la certificazione è firmata dal vice-presidente.
Quando invece i lavoratori dovranno recarsi in altri comuni per votare chiederanno permessi che saranno solo a loro carico.
In base all'art. 2 della citata L.178/81, inoltre, le somme corrisposte dai datori di lavoro, sono deducibili dall'imponibile fiscale degli stessi.