Adempimenti

Enasarco, progato al 15 ottobre il pagamento dei contributi sospesi per sisma

di Redazione Plus Plus24 Lavoro

L'Enasarco in data 16 luglio 2019 comunica che il termine per il pagamento dei contributi sospesi per le imprese colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 è prorogato al 15 ottobre 2019.

I contributi potranno essere saldati in un'unica soluzione entro 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo (ciascuna rata non potrà comunque essere inferiore a € 50,00).

Per la rateizzazione dei contributi sospesi è comunque necessario inviare la domanda entro il 15 ottobre 2019, tramite PEC, all'indirizzo impresepreponenti.contribuzioni@pec.enasarco.it, specificando nell'oggetto "Sisma – richiesta rateizzazione contributi sospesi", compilando il modello 2157/2017.

Alla domanda dovrà essere allegata la contabile di versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate, dovuto a titolo di anticipo. Al fine di determinare l'importo dell'anticipo, il richiedente dovrà dividere il debito complessivo per il numero di rate richieste e moltiplicarlo per cinque. All'esito dell'istruttoria l'Ufficio Contribuzione Straordinaria provvederà a trasmettere al richiedente il piano di ammortamento con l'indicazione dei termini e modalità di pagamento. In ogni caso non si procede alla restituzione dei contributi già versati, così come previsto dalla legge.

Per le imprese che hanno sede nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 (allegato 1 e 2 del D.L. 189/2016) la sospensione ha riguardato esclusivamente i contributi previdenziali e assistenziali relativi al 3° e 4° trimestre 2016 e al 1° e 2° trimestre 2017.

Per quelle che hanno sede nei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (allegato 2 bis DL 9 febbraio 2017, n. 8) la sospensione ha riguardato esclusivamente i contributi previdenziali e assistenziali relativi al 4° trimestre 2016 e al 1° e 2° trimestre 2017.

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