Adempimenti

Entro il 31 gennaio la comunicazione del personale somministrato da parte degli utilizzatori

L’informazione deve essere indirizzata alle rappresentative sindacali. Sanzione da 250 a 1.250 euro in caso di omissione

di Michele Regina

L'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 81/2015 prescrive un particolare obbligo informativo in tema di diritti sindacali e garanzie collettive. Gli utilizzatori che, nel decorso anno, si sono avvalsi di prestazioni di lavoratori somministrati, devono inviare la consueta comunicazione, entro il prossimo 31 gennaio, alle Rsa o Rsu, ovvero ancora, in difetto delle predette, alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il mancato o non corretto rispetto di tale adempimento prevede una sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro. L'obbligo può essere assolto dall'utilizzatore anche per il tramite della propria associazione datoriale a cui conferire mandato. Si deve fornire il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel 2022 anche nel caso in cui l'utilizzatore si sia avvalso di lavoratori in somministrazione da parte di più agenzie per il lavoro con una comunicazione di tutti i dati complessivi.

Si deve indicare per obbligo di legge:
1) il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
2) la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
3) il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

Il periodo di riferimento per la prossima comunicazione è il 2022. In ogni caso, la comunicazione non deve prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il mero dato numerico, né tanto meno il riferimento alle agenzie somministratrici.

Si può assolvere all'obbligo della comunicazione mediante:
– consegna a mano;
– raccomandata con ricevuta di ritorno;
– posta elettronica certificata.

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