Adempimenti

Entro marzo le comunicazioni per il rimborso degli oneri di malattia nel trasporto locale

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di Pietro Gremigni

Scade il 31 marzo 2015 il termine per trasmettere i dati necessari per beneficiare del contributo statale per il recupero dell'indennità di malattia erogato datori di lavoro del trasporto pubblico locale. Lo afferma la direzione generale delle politiche previdenziali del ministero del Lavoro con un comunicato del 4 marzo 2015 in attuazione delle leggi 311/2004 e 266/2005.

Indennità di malattia nei trasporti locali
L'allegato B del regio decreto n. 148/1931 - che poneva a carico dell'Inps una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2005, dall'articolo 1, comma 148, della legge 311/2004. Da quel momento si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.
La legge 311/2004 ha previsto l'applicazione a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo le previsioni della contrattazione collettiva di categoria.
Inoltre le somme stanziate per l'attuazione degli accordi economici previsti dalla contrattazione collettiva eventualmente residuate sono destinate a coprire gli oneri connessi ai trattamenti integrativi, parte dei quali devono essere rimborsati alle aziende del settore.

Adempimenti aziendali
Al fine di quantificare gli oneri economici di malattia sostenuti e di stabilire l'entità delle somme destinate al rimborso, le aziende di trasporto interessate devono trasmettere a pena di decadenza entro il prossimo 31 marzo 2015 al ministero del Lavoro tramite posta elettronica certificata oppure con raccomandata A.R.:
-il modello con l'indicazione degli oneri di malattia sostenuti in attuazione delle previsioni del contratto collettivo;
-la dichiarazione del legale rappresentante;
-la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio.

Dal decreto all'Inps
Una volta effettuate le predette comunicazioni, sarà il ministero a intervenire con apposito decreto col quale ripartirà, regione per regione, le somme e individuerà le aziende del trasporto locale beneficiarie.
Sarà l'Inps poi a intervenire per indicare le modalità operative necessarie a recuperare le somme, di regola con conguaglio contributivo tramite flusso Uniemens.

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