Contrattazione

Erogazioni una tantum con la retribuzione di novembre 2022

Diversi contratti prevedono la corresponsione di un importo forfettario

di Cristian Callegaro

Sono diversi i contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono l'erogazione di un’una tantum con la retribuzione di novembre.

Acconciatura ed estetica

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° luglio 2016 - 30 settembre 2022), ai soli lavoratori in forza al 10 ottobre 2022, spetta un importo forfettario di 246,00 euro, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'una tantum viene erogata in 3 rate:
- 100,00 euro con la retribuzione di novembre 2022;
- 100,00 euro con la retribuzione di dicembre 2022;
- 46,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Agli apprendisti l'una tantum viene corrisposta nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.

L'una tantum è stata quantificata considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali o contrattuali, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di ottobre 2022. L'importo dell'una tantum sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.

Autoferrotranvieri

A copertura del periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2022 ai lavoratori in forza al 10 maggio 2022 viene corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 500,00 euro al parametro 175. Tale somma è corrisposta in due tranche da erogarsi con la retribuzione del mese di luglio e novembre 2022, nelle misure riportate nel Ccnl.

L'una tantum - comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge e non utile ai fini del Tfr e della contribuzione al Fondo Priamo - viene erogata in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento (arrotondando a mese intero la frazione superiore a 15 giorni), nonché riproporzionata nel caso di rapporto a tempo parziale.

Per i lavoratori a tempo determinato e in forza al 10 maggio 2022, il periodo di riferimento è definito dalla durata del rapporto comprese le eventuali proroghe.

Chimica, gomma, vetro – Piccola e media industria fino a 49 dipendenti

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2019 – 28 febbraio 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 verrà corrisposto un importo forfettario pari a 200,00 euro, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza, con le seguenti modalità:
- 100 euro ad aprile 2022;
- 100 euro a novembre 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze.

L'una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti.

L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' infine escluso dalla base di calcolo del Tfr.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022.

Imprese di viaggio e turismo

Al personale in forza a luglio 2019 sarà riconosciuta, per il servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019, un'una tantum negli importi riportati nel Ccnl (variabili in relazione al livello di inquadramento) in tre tranche. Per gli apprendisti l'una tantum corrisposta in ciascuna tranche ammonta a 60,00 euro.

In relazione alla crisi del settore derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, con l'accordo 30 marzo 2020 l'erogazione della tranche di marzo 2020 era stata posticipata al mese di novembre 2020 e con l'accordo 30 settembre 2020 l'erogazione della tranche di settembre 2020 era stata posticipata al mese di marzo 2021. L'accordo 26 novembre 2020 aveva poi posticipato l'erogazione delle tranche a marzo 2021 e settembre 2021, l'accordo 31 marzo 2021 ha posticipato l'erogazione delle tranche a settembre 2021 e novembre 2021, l'accordo 10 settembre 2021 ha posticipato l'erogazione delle tranche ad aprile 2022 e giugno 2022 e l'accordo 9 marzo 2022 ha posticipato l'erogazione delle tranche ad ottobre e novembre 2022.

Per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro entro il 31 ottobre 2022 il riconoscimento delle tranche di una tantum avverrà unitamente alle competenze di fine rapporto. Per il personale in servizio a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Gli importi non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto legale e contrattuale né del Tfr.

Tessili abbigliamento calzature – Piccola e media industria

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 verrà corrisposto un importo forfettario di 200,00 euro, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza, con le seguenti modalità:
- 100 euro ad aprile 2022;
- 100 euro a novembre 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022, l'una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze. L'una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti.

L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' infine escluso dalla base di calcolo del Tfr.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022.

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