Contrattazione

Erogazioni una tantum con la retribuzione di ottobre 2022

Alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono, con la retribuzione di ottobre, l'erogazione di un importo forfettario una tantum a copertura della vacanza contrattuale.

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di Cristian Callegaro

Sono diversi i contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono l'erogazione di una una tantum con la retribuzione di ottobre 2022.

Elettricità

A copertura del periodo 1° gennaio - 30 settembre 2022, ai lavoratori in forza al 1° ottobre di quest’anno verrà corrisposto un importo forfettario. Gli importi sono riproporzionati nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (articolo 38 dell’accordo 18 luglio 2002).

In caso di passaggio di categoria nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2022, gli importi saranno quelli dell'effettiva categoria di appartenenza (nel caso di passaggio a cavallo del mese, si considera la categoria superiore per permanenze pari o superiori a 15 giorni).

In caso di assunzione nel periodo suddetto, o per i lavoratori con periodi di assenza non retribuita e superato il periodo di prova, l'importo verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato computandosi come tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

L'una tantum è stata quantificata considerando in essa i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, legali e contrattuali ed è esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Imprese di viaggio e turismo

Al personale in forza a luglio 2019 sarà riconosciuta, per il servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019, un'una tantum negli importi riportati nel Ccnl (variabili in relazione al livello di inquadramento) in tre tranche le cui decorrenze inizialmente previste erano ottobre 2019, marzo 2020 e settembre 2020.

Per gli apprendisti l'una tantum corrisposta in ciascuna tranche ammonta ad euro 60,00.In relazione alla crisi del settore derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, con l'accordo 30 marzo 2020 l'erogazione della tranche di marzo 2020 era stata posticipata al mese di novembre 2020 e con l'accordo 30 settembre 2020 l'erogazione della tranche di settembre 2020 era stata posticipata al mese di marzo 2021. L'accordo 26 novembre 2020 aveva poi posticipato l'erogazione delle tranche a marzo 2021 e settembre 2021, l'accordo 31 marzo 2021 ha posticipato l'erogazione delle tranche a settembre 2021 e novembre 2021, l'accordo 10 settembre 2021 ha posticipato l'erogazione delle tranche ad aprile 2022 e giugno 2022 e l'accordo 9 marzo 2022 ha posticipato l'erogazione delle tranche a ottobre e novembre 2022.

Per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro entro il 31 ottobre 2022, il riconoscimento delle tranche avverrà unitamente alle competenze di fine rapporto. Per il personale in servizio a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità (accordo 9 marzo 2022). Gli importi non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto legale e contrattuale né del Tfr.

Legno e lapidei aziende artigiane

A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2019 – 30 aprile 2022) ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 3 maggio 2022, viene corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 150 euro, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (articolo 44, dell’accordo 3 maggio 2022).

L'importo viene erogato in 2 tranche:

- 75 euro con la retribuzione di luglio 2022;

- 75 euro con la retribuzione di ottobre 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 3 maggio 2022, l'una tantum viene erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.

L'importo forfettario viene ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post parto, part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del Tfr ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum; pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza.

L'una tantum verrà riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Panificazione Federpanificatori e Fiesa

A copertura del periodo di carenza contrattuale (dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2022), al personale in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 31 maggio 2022 viene erogato un importo forfettario una tantum di 200,00 euro (panifici artigiani) e 400,00 euro (panifici industriali) da corrispondersi con le seguenti modalità:

Panifici artigiani

- 70,00 euro con la retribuzione di maggio 2022;

- 70,00 euro con la retribuzione di ottobre 2022;

- 60,00 euro con la retribuzione di dicembre 2022.

Panifici industriali

- 140,00 euro con la retribuzione di maggio 2022;

- 140,00 euro con la retribuzione di ottobre 2022;

- 120,00 euro con la retribuzione di dicembre 2022.

L'importo dell'una tantum è suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Per il personale a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità secondo l'orario di lavoro svolto.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 31 maggio 2022 l'una tantum viene erogata nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

L'importo forfettario non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del Tfr. Gli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazioni dell'una tantum e vanno detratti dall'una tantum fino a concorrenza.

Servizi assistenziali Aias

Con la retribuzione di ottobre 2022, ai dipendenti in servizio al 1° agosto 2022, in proporzione al periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 sarà corrisposta una somma forfettaria una tantum secondo gli importi indicati contrattualmente.

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