La Corte di Cassazione esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il singolo avvocato e lo Studio legale associato - nella persona dei titolari soci dello stesso - anche qualora il professionista non sia un associato dello Studio, ma svolga la sua prestazione in qualità di collaboratore esterno, seppur continuativamente e con l'obbligo di esclusiva. In tale ipotesi, ai fini della natura autonoma del rapporto, risulta essere dirimente l'assenza di potere conformativo esercitato dal datore di lavoro sul contenuto della prestazione e sulle modalità di svolgimento della stessa.

Cass. sez. lav. 4 novembre 2024, n. 28274

La sentenza in commento si inserisce nell'alveo delle pronunce dei giudici di legittimità volte a tracciare una linea di demarcazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, con fine ultimo di circoscrivere l'ambito di applicazione delle tutele previste dal legislatore per i lavoratori subordinati, con particolare riferimento al tema del licenziamento.

Da decenni la giurisprudenza si adopera per interpretare e integrare il dettato normativo di modo da garantirne la corretta applicazione al caso ...

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