ApprofondimentoContenzioso

Esclusa la natura subordinata per l'attività lavorativa prestata dall'avvocato all'interno di studi associati

di Federico Manfredi

N. 2

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La Corte di Cassazione esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il singolo avvocato e lo Studio legale associato - nella persona dei titolari soci dello stesso - anche qualora il professionista non sia un associato dello Studio, ma svolga la sua prestazione in qualità di collaboratore esterno, seppur continuativamente e con l'obbligo di esclusiva. In tale ipotesi, ai fini della natura autonoma del rapporto, risulta essere dirimente l'assenza di potere conformativo esercitato dal datore di lavoro sul contenuto della prestazione e sulle modalità di svolgimento della stessa.

Massima


  • L'obbligo di esclusiva che lega tutti i professionisti di uno Studio va inteso come impedimento nel gestire una propria clientela, collaterale a quella dello Studio, ma gli stessi possono certamente proporre (allo Studio) nuovi clienti, ricavando incentivi e riconoscimenti. Il complesso sistema di regole, comprendete l'obbligo di esclusiva, mira al miglior coordinamento delle risorse nel tentativo di evitare conflitti di interesse che potrebbero insorgere se ciascuno dei professionisti potesse gestire, in modo parallelo, una propria clientela

La sentenza in commento si inserisce nell'alveo delle pronunce dei giudici di legittimità volte a tracciare una linea di demarcazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, con fine ultimo di circoscrivere l'ambito di applicazione delle tutele previste dal legislatore per i lavoratori subordinati, con particolare riferimento al tema del licenziamento.

Da decenni la giurisprudenza si adopera per interpretare e integrare il dettato normativo di modo da garantirne la corretta applicazione al caso ...