ApprofondimentoContenzioso

Esercizio di più attività economiche e scelta del Ccnl da applicare

di Pasquale Dui, Luigi Antonio Beccaria

N. 41

Guida al Lavoro

Il caso esaminato dalla S.C. riguarda una società che applicava il CCNL gas-acqua, predeterminato nei contratti individuali di lavoro, al posto di quello delle aziende di igiene urbana, più coerente con l'attività di fatto esercitata dai lavoratori ricorrenti

Massima

  • Contratto collettivo di diritto comune – efficacia soggettiva – autonomia negoziale delle parti – sussistenza – attività economiche diverse – iscrizione alle rispettive associazioni sindacali – CCNL coerente con ciascun settore – applicazione - necessità Cass., sez. lav., ord. 17 ottobre 2025, n. 27719

    Nel sistema contrattuale privatistico, l'efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune si fonda sull'autonomia negoziale delle parti, esercitata mediante l'iscrizione ad un'associazione sindacale stipulante o attraverso comportamento concludente. Il datore di lavoro che svolge diverse attività economiche ed è iscritto alle rispettive associazioni stipulanti è tenuto ad applicare il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività svolta.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 13 settembre 2019, confermava la decisione emessa nel giudizio di prime cure dal Tribunale di Vicenza, che aveva respinto le domande di alcuni lavoratori dirette a ottenere l'applicazione del CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana (Federambiente/Utilitalia) in luogo del CCNL Gas–Acqua (Federgasacqua), prescelto nei rispettivi contratti individuali sin dall'assunzione. I ricorrenti svolgevano mansioni nel settore rifiuti...

  • [1] Di seguito la massima di diritto contenuta nella richiamata sentenza delle S.U. in merito alla vincolatività nella scelta del CCNL: "Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina second l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato"