Esercizio della professione forense, in Gazzetta il nuovo regolamento
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 206, n. 81, il decreto del ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, che approva il regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione di avvocato, emanato ai sensi della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).
Nuove modalità di accertamento - Il nuovo regolamento detta le modalità di accertamento dell'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente.
A norma del nuovo regolamento la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando sussistano, congiuntamente, in capo all'avvocato i seguenti requisiti:
a) titolarità di una partita Iva attiva o partecipazione ad una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;
b) uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) trattazione di almeno 5 pratiche all'anno, anche se l'incarico professionale sia stato conferito da altro professionista;
d) titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
e) assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Cnf;
f) sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
Il consiglio dell'Ordine circondariale ogni tre anni dovrà verificare la sussistenza dell'esercizio della professione. La verifica non sarà svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo.
Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto in commento il ministero della Giustizia, con ulteriore decreto, dovrà stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione.
Cancellazione dall'Albo - La cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
Il consiglio dell'Ordine circondariale potrà deliberare la cancellazione dall'Albo solo dopo aver invitato l'avvocato a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato potrà essere anche ascoltato personalmente. L'eventuale delibera di cancellazione sarà notificata entro 15 giorni all'interessato.