Agevolazioni

Esoneri per chi assume under 36 o donne con cumulo residuale

Quello per le lavoratrici è abbinabile ad altri solo se restano quote da versare. Lo sgravio per i giovani non si può sommare con gli incentivi collegati a chi sceglie beneficiari Naspi

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Nella circolare 58/2023 l’Inps, con riferimento all’assunzione agevolata delle donne, si sofferma sulla cumulabilità dell’incentivo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall’attuale normativa.

Vista l’ampiezza della facilitazione, che riguarda l’intera contribuzione a carico del datore di lavoro, ne viene sancita la non cumulabilità. Tuttavia, qualora il datore di lavoro - dopo aver applicato la riduzione prevista per le donne – avesse ancora dei contributi residui da versare (sempre che siano sgravabili) può azzerarli con altri incentivi.

Nessun problema, al contrario, a cumulare l’incentivo con il taglio del cuneo contributivo della dipendente, previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, dalla legge di Bilancio 2023 e modificato dall’articolo 39 del decreto legge 48/2023. Precisazione forse superflua, in quanto la seconda è un’agevolazione a favore solo dei dipendenti.

Riguardo, invece, all’esonero previsto per gli under 36 (si veda Ntpluslavoro del 22 giugno), l’Inps nella circolare 57/2023 ha precisato che lo stesso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente che tagliano la contribuzione che il datore di lavoro deve versare all’Inps. Quale conseguenza di questa categorica affermazione, l’istituto di previdenza individua una serie di assunzioni agevolate non cumulabili, tra cui l’incentivo all’assunzione riconosciuto ai datori di lavoro che assumono beneficiari del trattamento Naspi. Si tratta della possibilità, per l’azienda, di ricevere un contributo corrispondente al 20% dell’indennità che il lavoratore avrebbe continuato a percepire se non fosse stato assunto e per la durata residua del trattamento. Si tratta di una scelta opinabile in quanto, nel caso specifico, l’aiuto, di chiara matrice economica, non riguarda la sfera contributiva.

L’incentivo per gli under 36 non risulta compatibile neanche con il particolare regime previsto per i lavoratori occupati in paesi extra Ue non convenzionati, basato su retribuzioni convenzionali e specifiche forme contributive su cui, peraltro, interviene già una riduzione di 10 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

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