Rapporti di lavoro

Esonero 2-3%, con più datori i massimali sono autonomi

Riduzione applicabile solo alle competenze per l’anno 2023. L’aliquota contributiva Ivs a carico dei lavoratori si può ridurre al 7,19% o al 6,19%

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con la circolare 7/23 di martedì scorso (si veda il Sole 24 Ore di ieri) l’Inps ha fornito ad aziende e intermediari le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) che la legge 197/22 (Bilancio 2023) ha previsto rispettivamente nelle misure del 2% o del 3%, in relazione all’ammontare della retribuzione imponibile previdenziale del singolo mese.

In particolare, l’esonero, che opera nei periodi di paga da «gennaio 2023» a «dicembre 2023», è pari al 2% per retribuzioni che, mensilmente, si collocano entro la soglia di 2.692 euro; l’abbattimento contributivo è, invece, del 3% per i dipendenti che percepiscono una retribuzione imponibile previdenziale non superiore a 1.923 euro mensili.

Ricordiamo che in entrambe le situazioni la retribuzione di riferimento può essere maggiorata a dicembre dell’ammontare della tredicesima ovvero dei ratei, se la mensilità supplementare è pagata ogni mese.

Nella circolare l’Inps, oltre a ribadire che l’esonero non incide sul rendimento pensionistico, in quanto la differenza è finanziata dallo Stato, fornisce importanti precisazioni con riguardo ai lavoratori per i quali, nel medesimo periodo di paga, possono essere inviate più denunce mensili (ad esempio, lavoratori che trasformano il contratto da tempo parziale a tempo pieno o viceversa).

Sul punto l’istituto di previdenza chiarisce che i due tetti utili all’applicazione dell’esonero (rispettivamente 2.692 euro per il 2% e 1.923 euro per il 3%) vanno riferiti al rapporto di lavoro unitariamente considerato, con la conseguenza che i datori di lavoro dovranno riferirsi alla retribuzione imponibile complessiva del mese interessato.

Lo stesso vale per i passaggi da un datore di lavoro a un altro, senza soluzione di continuità (articolo 2112 del codice civile), nonché nei casi di transito dei dipendenti da una posizione contributiva a un’altra facente sempre capo al medesimo datore di lavoro. Diverso è, invece, il caso dei lavoratori che intrattengono più rapporti di lavoro con diversi datori. In tale evenienza l’Istituto ricorda che i massimali operano autonomamente.

Con riguardo all’incidenza della tredicesima mensilità corrisposta a dicembre, l’Inps fa presente che l’esonero opererà, nel rispetto dei tetti mensili, in modo distinto sulle due voci (retribuzione e tredicesima mensilità, si veda il Sole 24 ore di ieri). Ad analoga conclusione si giunge nei casi in cui i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi. In tale evenienza, la circolare precisa che, ai fini della piena operatività dell’esonero, i ratei non devono superare rispettivamente gli importi di 224 euro (per l’esonero del 2%: euro 2.692/12) e di 160 euro (per l’abbattimento del 3%: euro 1.923/12). Ne deriva che la misura della facilitazione può variare da un mese all’altro, ovvero anche nel medesimo mese.

Per i dipendenti che superano il massimale contributivo e pensionabile stabilito dalla legge 335/95, ai fini dell’accesso all’esonero, i datori di lavoro dovranno tenere conto dell’intera retribuzione corrisposta nel mese anche per la quota non imponibile ai fini pensionistici.

L’Istituto precisa, altresì, che l’esonero, oltre a non configurarsi come un aiuto di Stato, non è subordinato né al rispetto dei principi in materia di incentivi (articolo 31 del Dlgs 150/2015), né alla regolarità contributiva (Durd), in quanto non costituisce una misura in favore dei datori di lavoro. La riduzione contributiva è, inoltre, cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dall’attuale legislazione, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore).

Nella circolare, infine, l’Inps, oltre a rendere note le modalità di compilazione dei flussi contributivi, comunica che le aziende impossibilitate a esporre l’esonero nel flusso di «gennaio 2023» potranno recuperare gli importi relativi a detta mensilità nel flusso Uniemens di competenza di «febbraio 2023».

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