La domanda
Salve, ho un dubbio in merito alla fruizione dell'esonero contributivo in materia di assunzioni di lavoratori giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il quesito è il seguente: "Se un datore di lavoro privato procede al recesso da un contratto di lavoro a tempo determinato per mancato superamento del periodo di prova, nei 6 mesi precedenti all'assunzione di un lavoratore under 35 che beneficia dell'incentivo contributivo in oggetto, il datore in questione, si vedrebbe revocato il beneficio contributivo, oppure no? (in quanto il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non è configurabile quale licenziamento "economico").
Il gentile lettore si riferisce al comma 104 dell’articolo 1 della legge 205/2017, secondo cui l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Evidentemente la fattispecie di cui alla norma non è in alcun modo assimilabile al recesso da un contratto a tempo determinato per mancato superamento del periodo di prova. Pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste, l’esonero spetta legittimamente.